Obblighi nell’utilizzo di prodotti chimici

Ai fini di un utilizzo sicuro è importante osservare sempre le indicazioni delle etichette e delle schede di dati di sicurezza. Per alcuni impieghi è necessaria una formazione speciale (autorizzazione speciale) e una persona di contatto deve essere annunciata alle autorità cantonali competenti.

Obbligo di diligenza

Chiunque utilizzi prodotti chimici soggiace all’obbligo di diligenza. Tale obbligo prevede che siano considerate le proprietà pericolose dei prodotti chimici e adottate le misure necessarie alla protezione dell’essere umano e dell’ambiente. A tale scopo, ci si basa sui dati del fabbricante indicati sull’imballaggio (etichetta, istruzioni per l’uso) nonché sulla scheda di dati di sicurezza e sulle istruzioni fornite dal distributore alla vendita di un prodotto chimico.

Obbligo di leggere attentamente l’etichetta

Sull’etichetta dei prodotti chimici sono riportati i dati seguenti:

  • simboli di pericolo;
  • indicazioni di pericolo (frasi H);
  • consigli di prudenza (frasi P).

Obbligo di leggere attentamente la scheda di dati di sicurezza (per utilizzatori professionali o commerciali)

Ogni utilizzatore professionale ha diritto a ricevere dal fornitore una scheda di dati di sicurezza; essa è suddivisa in 16 capitoli con molte informazioni sull’utilizzazione sicura da leggere con attenzione prima del primo impiego. Le schede di dati di sicurezza contengono indicazioni su:

  • scopo, per esempio pittura per interni, insetticida per insetti volanti;
  • tipo di equipaggiamento di protezione, per esempio materiale dei guanti, occhiali, filtri per la protezione delle vie respiratorie;
  • indicazioni generali, per esempio riguardanti aerazione dei locali, valore MAK, immagazzinamento;
  • misure da adottare in caso d’emergenza, per esempio pronto intervento, antidoti, leganti, prodotti estinguenti;
  • smaltimento del prodotto, per esempio codice rifiuti, numero d’esercizio OTRif;
  • numero di omologazione per biocidi e prodotti fitosanitari;
  • prescrizioni per il trasporto, per esempio numero ONU, limite libero.

Usi soggiacenti all’obbligo di autorizzazione speciale, formazione

Determinati usi a titolo professionale e commerciale di prodotti chimici su incarico di terzi (clienti) sono consentiti unicamente a persone in possesso di autorizzazioni speciali. Formazioni ed esami relativi sono offerti da diversi istituti.

Tra i citati usi figurano:

  • la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive;
  • la lotta antiparassitaria per conto di acquirenti;
  • la lotta antiparassitaria con fumiganti (p.es. fosfina);
  • l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura, nell'orticoltura, nell'economia forestale, nell'ambito d'impianti ferroviari e sportivi o in zone commerciali;
  • l'utilizzazione di prodotti per la protezione del legno ai fini del trattamento del legname a partire dal taglio in segheria;
  • l'impiego di prodotti refrigeranti nella manutenzione o nello smaltimento di impianti (p.es. impianti di climatizzazione o di refrigerazione).

Per ulteriori informazioni:

Persona di contatto per i prodotti chimici

Aziende e istituti di formazione in cui vengono impiegati prodotti chimici pericolosi devono designare una persona di contatto interna per i prodotti chimici. Se l’utilizzo dei prodotti chimici rende necessaria la presenza di una persona titolare di un'autorizzazione speciale o in possesso delle conoscenze specifiche, il nominativo della persona di contatto per i prodotti chimici dev'essere comunicato spontaneamente all'autorità d'esecuzione cantonale competente. Le altre aziende e gli altri istituti di formazione devono comunicare il nominativo su richiesta. La persona di contatto per i prodotti chimici funge da intermediario tra l'azienda e le autorità d'esecuzione cantonali e ha una visione d'insieme sugli obblighi dell'azienda disciplinati dal diritto in materia di prodotti chimici.

Per ulteriori informazioni:

Ultima modifica 19.01.2017

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