Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)

L’ordinanza sui prodotti chimici stabilisce i requisiti per l’immissione sul mercato di sostanze e preparati e specifica anche condizioni precise per la loro fornitura.

L’OPChim disciplina in particolare:

  • classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e preparati,
  • scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza,
  • notifica e comunicazione di nuove sostanze,
  • annuncio di sostanze e preparati,
  • disposizioni concernenti la fornitura di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2,
  • utilizzazione di sostanze estremamente problematiche (SVHC).

L’OPChim è in gran parte armonizzata con i regolamenti europei REACH e CLP, eccezion fatta per la registrazione delle sostanze.

Numerosi articoli dell’OPChim rimandano direttamente ad articoli dei regolamenti REACH o CLP nei quali è specificato quale versione è valida. Per applicare l’OPChim è quindi necessario consultare questi regolamenti.

Le disposizioni puramente tecniche sono disciplinate negli allegati dell’OPChim, il cui aggiornamento avviene mediante un processo semplificato senza procedura di consultazione.

Le limitazioni e le procedure di omologazione per determinate sostanze sono regolamentate nell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC)

L’elenco delle sostanze estremamente problematiche contenuto nell’allegato 3 dell’OPChim è disponibile alla rubrica «Documenti» in formato elettronico.

Legislazione europea

Una versione consolidata dei regolamenti REACH e CLP con riferimenti ai diversi aggiornamenti è disponibile sul sito Internet dell’ECHA.

Il link ai regolamenti UE sono disponibili su questa pagina alla rubrica «Basi legali».

Ultima modifica 02.10.2023

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