Attualità

Trovate qui le informazioni più importanti e le modifiche riguardo alla legge sui prodotti chimici. 


01.02.2024: REACH, UE : l’ECHA ha aggiunto cinque sostanze estremamente problematiche (SVHC) all’elenco delle sostanze candidate

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA ha aggiunto quattro sostanze estremamente problematiche SVHC all’elenco delle sostanze candidate:

nome

numero EC, list number

numero CAS

2,4,6-tri-tert-butylphenol 

211-989-5

732-26-3

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

221-573-5

3147-75-9

2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one 

438-340-0

119344-86-4

Bumetrizole

223-445-4

3896-11-5

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol: Phenol, methylstyrenated EG-Nr. : 270-966-8 | CAS-Nr. : 68512-30-1

700-960-7

-

Dibutyl phthalate (updated entry)

201-557-4

84-74-2

Se un articolo contiene più dello 0,1% della o delle SVHC dell'elenco, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati.
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/reach-clp-helpdesk/reach-helpdesk/stoffe-erzeugnisse.html
In Svizzera, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati se un oggetto contiene più dello 0,1% delle sostanze dell’allegato 3 OPChim.
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/gegenstaende.html


01.02.2024: Le sostanze non registrate EINECS devono essere notificate entro il 30.4.2024

Le sostanze non registrate nell'UE ma già presenti sul mercato svizzero prima del 1° maggio 2022 (sostanze EINECS, vedi l’Inventario CE - ECHA (europa.eu)) sono considerate nuove sostanze e devono essere notificate come tutte le altre nuove sostanze a partire da una quantità di una tonnellata all'anno (come tali o in preparati). Per le nuove sostanze elencate nell'EINECS, ma per le quali non è stata presentata una domanda cautelativa per esperimenti su vertebrati ai sensi dell'art. 31 OPChim entro il 1.11.2023, deve essere presentata una notifica entro il 30.4.2024 per poter continuare a immetterle sul mercato al di sopra di una quantità di una tonnellata all'anno.

Nuove sostanze in breve (admin.ch)
Guida vecchie e nuove sostanze in Svizzera (PDF, 486 kB, 20.07.2023) (PDF, 486 kB, 20.07.2023)


24.01.2024: Domanda per utilizzare il 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato: ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative non oltre il 22.3.2024

L'impresa Klöckner Pentaplast Schweiz AG, Liebefeld, ha inoltrato una domanda per continuare ad utilizzare il 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (sostanza elencata nell' allegato 1.17 ORRPChim e nell'allegato XIV del regolamento REACH) come componente di adesivi in film per il confezionamento di blister nel settore farmaceutico e delle compresse. A questo proposito, l'organo di notifica ha pubblicato informazioni non confidenziali sugli impieghi previsti della sostanza. Ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative all'organo di notifica entro il 22.3.2024.

reachhelpdesk@bag.admin.ch

Ufficio federale della sanità pubblica
Organo comune di notifica per prodotti chimici dell' UFAM - UFSP - SECO
CH-3003 Berna


30.11.2023 : Cartucce d’argento, bastoncini minerali e prodotti simili per la disinfezione dell’acqua (spa, vasca idromassaggio, ecc.)

Di cosa si tratta?
I bastoncini minerali sono spesso offerti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine termali e vasche idromassaggio. Agiscono come disinfettanti e sottostanno quindi all’Ordinanza sui biocidi (OBioc)1. Per poter essere venduti legalmente in Svizzera, questi prodotti devono essere omologati dalle autorità.

Cosa sono i bastoncini minerali?
I bastoncini minerali sono oggetti che assomigliano ad una grande siringa. Vengono inseriti nella cavità del filtro delle piscine termali e vasche idromassaggio per la disinfezione dell’acqua. Le cartucce contengono argento colloidale che agisce contro alghe e batteri.

Dichiarazioni tipiche riportate:

- Igienizza l’acqua termale
- Disinfezione continua di Spa
- A base di ioni d’argento
- Uccide i batteri e agisce come un alghicida in modo permanente
- Senza Cloro né Bromo; riduce il rischio di irritazione agli occhi e alla pelle
- Migliora la qualità dell'acqua
- Adatto a tutte le tipologie di filtro
- Da installare nella cavità del filtro della vasca idromassaggio

Obblighi legali - Omologazione
Il fabbricante o l'importatore deve presentare una richiesta d’omologazione all'organo di notifica2. L’omologazione è valida solo per la ditta annunciante. Un prodotto omologato porta un numero d’omologazione (CHXXX, dove XXX= numeri o lettere), come anche il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del titolare dell’omologazione.

Omologazioni
Tutte le informazioni necessarie per richiedere l’omologazione e accedere al registro elettronico dei prodotti chimici (RPC) sono disponibili al seguente link:
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/zulassung-biozidprodukte/uebergangszulassung/zulassung-zn.html

1 OBioc – RS RS 813.12
2 http://www.rpc.admin.ch/


22.03.2023: Scheda informativa sui composti di fluoroalchilsilanoli

L’utilizzo dei composti di fluoroalchilsilanoli può provocare danni acuti alla salute dei lavoratori. Nel 2022, si sono verificati alcuni ricoveri ospedalieri dopo aver lavorato con composti di fluoroalchilsilanolo. Questi incidenti sul lavoro dovrebbero essere prevenibili in futuro. Per questo motivo, la SECO ha preparato una scheda informativa in stretta collaborazione con la SUVA.




18.06.2021: La decisione del Consiglio federale di porre fine ai negoziati sull'Accordo istituzionale non ha attualmente alcuna ripercussione sull'accordo esistente con l'UE nel settore dei biocidi (MRA, RS 0.946.526.81, capitolo 18).
Il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e l'accesso al mercato rimangono garantiti. Come prima, i rappresentanti svizzeri delle autorità sono integrati nei vari organi e gruppi di lavoro dell'UE e continuano ad avere accesso ai dati.

Tuttavia, a causa dell'interruzione dei negoziati, non saranno conclusi nuovi accordi e gli accordi esistenti non possono essere aggiornati o rinegoziati (ad esempio se le disposizioni di base degli accordi sono abrogate da nuovi regolamenti UE).

Il capitolo 18 Biocidi è stato rinegoziato a causa del nuovo regolamento sui prodotti biocidi entrato in vigore nell'UE nel 2013, che ha abrogato la direttiva, ed è entrato in vigore nel 2015 nella versione aggiornata. Le basi giuridiche del capitolo 18 sono aggiornate e non ci aspettiamo che nuove basi giuridiche dell'UE richiedano un aggiornamento o una rinegoziazione del capitolo 18 nel prossimo futuro.

Il fallimento dei negoziati sull'Accordo istituzionale non ha quindi attualmente alcun impatto sull'attuale capitolo 18 dei biocidi dell'MRA.


06.03.2019 Metodi analitici per cloroparaffine

A seguito del loro inserimento nell’allegato A della Convenzione di Stoccolma, a partire da fine 2018 vige un divieto generale e globale di fabbricazione e di utilizzo delle cloroparaffine a catena corta. Per la Svizzera, le disposizioni relative al divieto sono recepite nell’allegato 1.1 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81). Per l’esecuzione delle prescrizioni in materia di diritto ambientale è opportuno misurare le cloroparaffine a catena corta in campioni. A causa della composizione complessa e sconosciuta delle miscele cloroparaffiniche contenute nei prodotti, la prova e la quantificazione precisa delle cloroparaffine rappresentano di fatto una sfida straordinaria. Per prevenire quantificazioni erronee, il dott. Christian Bogdal (PF Zurigo), su mandato dell’UFAM, ha stilato una panoramica dei metodi analitici esistenti per il rilevamento quantitativo delle cloroparaffine in campioni e valutato da un punto di vista critico i vantaggi e i limiti dei singoli metodi.

La pubblicazione «Analysemethoden für Chlorparaffine für den Vollzug umweltrechtlicher Vorschriften» (in tedesco con riassunto in francese) è ora disponibile sul sito web dell’UFAM:

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/prodotti-chimici/pubblicazioni-studi/studi.html


05.02.2019 Identificatore unico di formula (UFI)

Il seguente documento descrive la situazione attuale relativa all'ottenimento di una UFI ai sensi dell'art. 15a dell'Ordinanza sui prodotti chimici.


05.02.2019 Strategia per la sicurezza dei prodotti chimici

Sulla base dei risultati della valutazione dell’esecuzione interdipartimentale della legislazione sui prodotti chimici, effettuata nel 2013, il Consiglio federale ha incaricato i servizi competenti di elaborare una strategia comune. La presente strategia rappresenta una concezione comune in materia di sicurezza dei prodotti chimici da parte dei servizi federali coinvolti nell’esecuzione a livello federale della legislazione sui prodotti chimici ed intende rafforzare la loro collaborazione. Verso l’esterno crea fiducia informando i gruppi di interesse, gli altri servizi federali e il mondo politico sugli obiettivi che persegue. La strategia è stata elaborata dai cinque servizi federali responsabili dell’esecuzione della legislazione sui prodotti chimici (UFAM, UFSP, UFAG, USAV e SECO), che la attueranno congiuntamente.


Ultima modifica 03.12.2019

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