Trovate qui le informazioni più importanti e le modifiche riguardo alla legge sui prodotti chimici.
29.01.2025: Termine ultimo per presentare domanda di autorizzazione eccezionale per 5 sostanze estremamente preoccupanti
Le sostanze sotto indicate figurano nell'allegato 1.17 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Per principio, il loro impiego e la loro immissione sul mercato per l’impiego sono vietati in Svizzera dopo il periodo di transizione (01.01.2027). Entro il 01.07.2025 è ancora possibile presentare domanda di autorizzazione eccezionale presso l’organo di notifica per prodotti chimici.
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/stoffe/stoffe-anhang-chemrrv-reach.html
N° di registrazione |
Sostanza |
Proprietà intrinseche alla base dei divieti |
Periodo di transizione |
---|---|---|---|
55. |
Piombo tetraetile
n. CE 201-075-4 n. CAS 78-00-2 |
Tossico per la riproduzione (categoria 1A) |
1° gennaio 2027 |
56. |
Alcol 4,4’-bis n. CE 209-218-2 n. CAS 561-41-1 |
Cancerogeno (categoria 1B) |
1° gennaio 2027 |
57. |
Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 %) n. CE — |
Proprietà di interferenza endocrina |
1° gennaio 2027 |
58. |
10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia- n. CE 239-622-4 n. CAS 15571-58-1 |
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) |
1° gennaio 2027 |
59. |
Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa,3,5-ditia- n. CE — |
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) |
1° gennaio 2027 |
22.01.2025: REACH, UE : l’ECHA ha aggiunto cinque sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) all’elenco delle sostanze candidate
L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA ha aggiunto le seguenti sostanze estremamente preoccupanti SVHC all’elenco delle sostanze candidate:
nome |
numero EC, list number |
numero CAS |
---|---|---|
6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid |
701-118-1 |
2156592-54-8 |
O,O,O-triphenyl phosphorothioate |
209-909-9 |
597-82-0 |
Octamethyltrisiloxane |
203-497-4 |
107-51-7 |
Perfluamine |
206-420-2 |
338-83-0 |
Reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives |
421-820-9 |
192268-65-8 |
Se un articolo contiene più dello 0,1% della o delle SVHC dell'elenco, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati.
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/reach-clp-helpdesk/reach-helpdesk/stoffe-erzeugnisse.html
In Svizzera, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati se un oggetto contiene più dello 0,1% delle sostanze dell’allegato 3 OPChim.
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/gegenstaende.html
10.12.2024: Decisione generale sulla lotta alla zanzara tigre adulta e decisione generale per la lotta al calabrone asiatico
La decisione generale dell’organo di notifica concernente l’omologazione di biocidi per la lotta contro la zanzara tigre del 1° maggio 2024 è prorogata sino al 30 novembre 2025.
FF 2024 2430 - Decisione di portata generale del... | Fedlex
E la decisione generale concernente l’omologazione di biocidi per la lotta contro il calabrone asiatico dell’11 aprile 2024 è prorogata sino al 30 novembre 2025.
FF 2024 2407 - Decisione di portata generale del... | Fedlex
30.11.2023 : Cartucce d’argento, bastoncini minerali e prodotti simili per la disinfezione dell’acqua (spa, vasca idromassaggio, ecc.)
Di cosa si tratta?
I bastoncini minerali sono spesso offerti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine termali e vasche idromassaggio. Agiscono come disinfettanti e sottostanno quindi all’Ordinanza sui biocidi (OBioc)1. Per poter essere venduti legalmente in Svizzera, questi prodotti devono essere omologati dalle autorità.
Cosa sono i bastoncini minerali?
I bastoncini minerali sono oggetti che assomigliano ad una grande siringa. Vengono inseriti nella cavità del filtro delle piscine termali e vasche idromassaggio per la disinfezione dell’acqua. Le cartucce contengono argento colloidale che agisce contro alghe e batteri.
Dichiarazioni tipiche riportate:
- Igienizza l’acqua termale
- Disinfezione continua di Spa
- A base di ioni d’argento
- Uccide i batteri e agisce come un alghicida in modo permanente
- Senza Cloro né Bromo; riduce il rischio di irritazione agli occhi e alla pelle
- Migliora la qualità dell'acqua
- Adatto a tutte le tipologie di filtro
- Da installare nella cavità del filtro della vasca idromassaggio
Obblighi legali - Omologazione
Il fabbricante o l'importatore deve presentare una richiesta d’omologazione all'organo di notifica2. L’omologazione è valida solo per la ditta annunciante. Un prodotto omologato porta un numero d’omologazione (CHXXX, dove XXX= numeri o lettere), come anche il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del titolare dell’omologazione.
Omologazioni
Tutte le informazioni necessarie per richiedere l’omologazione e accedere al registro elettronico dei prodotti chimici (RPC) sono disponibili al seguente link:
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/zulassung-biozidprodukte/uebergangszulassung/zulassung-zn.html
1 OBioc – RS RS 813.12
2 http://www.rpc.admin.ch/
22.03.2023: Scheda informativa sui composti di fluoroalchilsilanoli
L’utilizzo dei composti di fluoroalchilsilanoli può provocare danni acuti alla salute dei lavoratori. Nel 2022, si sono verificati alcuni ricoveri ospedalieri dopo aver lavorato con composti di fluoroalchilsilanolo. Questi incidenti sul lavoro dovrebbero essere prevenibili in futuro. Per questo motivo, la SECO ha preparato una scheda informativa in stretta collaborazione con la SUVA.
13.10.2022: Notificazione per via elettronica della decisione
L’Organo di notifica per prodotti chimici offre alle aziende la possibilità di ricevere le decisioni in relazione alle Omologazione transitorie (Biocida) e alle Notifiche (Nuove sostanze) in formato elettronico tramite la piattaforma di consegna sicura "IncaMail".
30.03.2022: Obbligo di denaturazione delle sostanze chimiche contenenti CBD (oli profumati)
18.06.2021: La decisione del Consiglio federale di porre fine ai negoziati sull'Accordo istituzionale non ha attualmente alcuna ripercussione sull'accordo esistente con l'UE nel settore dei biocidi (MRA, RS 0.946.526.81, capitolo 18).
Il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e l'accesso al mercato rimangono garantiti. Come prima, i rappresentanti svizzeri delle autorità sono integrati nei vari organi e gruppi di lavoro dell'UE e continuano ad avere accesso ai dati.
Tuttavia, a causa dell'interruzione dei negoziati, non saranno conclusi nuovi accordi e gli accordi esistenti non possono essere aggiornati o rinegoziati (ad esempio se le disposizioni di base degli accordi sono abrogate da nuovi regolamenti UE).
Il capitolo 18 Biocidi è stato rinegoziato a causa del nuovo regolamento sui prodotti biocidi entrato in vigore nell'UE nel 2013, che ha abrogato la direttiva, ed è entrato in vigore nel 2015 nella versione aggiornata. Le basi giuridiche del capitolo 18 sono aggiornate e non ci aspettiamo che nuove basi giuridiche dell'UE richiedano un aggiornamento o una rinegoziazione del capitolo 18 nel prossimo futuro.
Il fallimento dei negoziati sull'Accordo istituzionale non ha quindi attualmente alcun impatto sull'attuale capitolo 18 dei biocidi dell'MRA.
06.03.2019 Metodi analitici per cloroparaffine
A seguito del loro inserimento nell’allegato A della Convenzione di Stoccolma, a partire da fine 2018 vige un divieto generale e globale di fabbricazione e di utilizzo delle cloroparaffine a catena corta. Per la Svizzera, le disposizioni relative al divieto sono recepite nell’allegato 1.1 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81). Per l’esecuzione delle prescrizioni in materia di diritto ambientale è opportuno misurare le cloroparaffine a catena corta in campioni. A causa della composizione complessa e sconosciuta delle miscele cloroparaffiniche contenute nei prodotti, la prova e la quantificazione precisa delle cloroparaffine rappresentano di fatto una sfida straordinaria. Per prevenire quantificazioni erronee, il dott. Christian Bogdal (PF Zurigo), su mandato dell’UFAM, ha stilato una panoramica dei metodi analitici esistenti per il rilevamento quantitativo delle cloroparaffine in campioni e valutato da un punto di vista critico i vantaggi e i limiti dei singoli metodi.
La pubblicazione «Analysemethoden für Chlorparaffine für den Vollzug umweltrechtlicher Vorschriften» (in tedesco con riassunto in francese) è ora disponibile sul sito web dell’UFAM:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/prodotti-chimici/pubblicazioni-studi/studi.html
05.02.2019 Identificatore unico di formula (UFI)
Il seguente documento descrive la situazione attuale relativa all'ottenimento di una UFI ai sensi dell'art. 15a dell'Ordinanza sui prodotti chimici.
05.02.2019 Strategia per la sicurezza dei prodotti chimici
Sulla base dei risultati della valutazione dell’esecuzione interdipartimentale della legislazione sui prodotti chimici, effettuata nel 2013, il Consiglio federale ha incaricato i servizi competenti di elaborare una strategia comune. La presente strategia rappresenta una concezione comune in materia di sicurezza dei prodotti chimici da parte dei servizi federali coinvolti nell’esecuzione a livello federale della legislazione sui prodotti chimici ed intende rafforzare la loro collaborazione. Verso l’esterno crea fiducia informando i gruppi di interesse, gli altri servizi federali e il mondo politico sugli obiettivi che persegue. La strategia è stata elaborata dai cinque servizi federali responsabili dell’esecuzione della legislazione sui prodotti chimici (UFAM, UFSP, UFAG, USAV e SECO), che la attueranno congiuntamente.
Ultima modifica 03.07.2024