Attualità archivio


20.06.2023: REACH, UE : l’ECHA ha aggiunto due sostanze estremamente problematiche (SVHC) all’elenco delle sostanze candidate

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA ha aggiunto quattro sostanze estremamente problematiche SVHC all’elenco delle sostanze candidate:

nome

numero EC, list number

numero CAS

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

278-355-8

75980-60-8

Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9

Se un articolo contiene più dello 0,1% della o delle SVHC dell'elenco, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati.
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/reach-clp-helpdesk/reach-helpdesk/stoffe-erzeugnisse.html
In Svizzera, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati se un oggetto contiene più dello 0,1% delle sostanze dell’allegato 3 OPChim.
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/gegenstaende.html


17.01.2023: REACH, UE : l’ECHA ha aggiunto nove sostanze estremamente problematiche (SVHC) all’elenco delle sostanze candidate

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA ha aggiunto quattro sostanze estremamente problematiche SVHC all’elenco delle sostanze candidate:

nome

numero EC, list number

numero CAS
1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] 253-692-3

37853-59-1

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9

79-94-7

4,4'-sulphonyldiphenol

201-250-5

80-09-1

Barium diboron tetraoxide

237-222-4

13701-59-2

Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof - -
Isobutyl 4-hydroxybenzoate

224-208-8

03.02.4247

Melamine

203-615-4

108-78-1

Perfluoroheptanoic acid and its salts - -
reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine 473-390-7 -

Se un articolo contiene più dello 0,1% della o delle SVHC dell'elenco, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati.
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/reach-clp-helpdesk/reach-helpdesk/stoffe-erzeugnisse.html
In Svizzera, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati se un oggetto contiene più dello 0,1% delle sostanze dell’allegato 3 OPChim.
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16.08.2022: Termine ultimo per presentare domanda di autorizzazione eccezionale per 4 sostanze estremamente preoccupanti

Le sostanze sotto indicate figurano nell'allegato 1.17 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Per principio, il loro impiego e la loro immissione sul mercato per l’impiego sono vietati in Svizzera dopo il periodo di transizione (2.8.2024). Entro il 2.2.2023 è ancora possibile presentare domanda di autorizzazione eccezionale presso l’organo di notifica per prodotti chimici.
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/stoffe/stoffe-anhang-chemrrv-reach.html

N° di registrazione

Sostanza

Proprietà intrinseche alla base dei divieti

Periodo di transizione

Impieghi o categorie di impiego esentati

51.

2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo
(UV-328)
n. CE 247-384-8
n. CAS 25973-55-1

PBT, vPvB

2 agosto 2024

52.

2,4-di-terz-butil-6-
(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo
(UV-327)
n. CE 223-383-8
n. CAS 3864-99-1

vPvB

2 agosto 2024

53.

2-(2H-benzotriazol-
2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec- butil)fenolo
(UV-350)
n. CE 253-037-1
n. CAS 36437-37-3

vPvB

2 agosto 2024

54.

2-benzotriazol-2-il-
4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320)
n. CE 223-346-6
n. CAS 3846-71-7

PBT, vPvB

2 agosto 2024


07.11.2022: Domanda per utilizzare il 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato: ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative non oltre il 3.1.2023

L'impresa CSL Behring SA, Berna, ha inoltrato una domanda per continuare ad utilizzare il 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (sostanza elencata nell' allegato 1.17 ORRPChim e nell'allegato XIV del regolamento REACH) come detergente per l'inattivazione del virus attraverso il trattamento S/D (solvente/detergente) nel medicinale derivato dal plasma Rhophylac®. A questo proposito, l'organo di notifica ha pubblicato informazioni non confidenziali sugli impieghi previsti della sostanza. Ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative all'organo di notifica entro il 3.1.2023.

reachhelpdesk@bag.admin.ch

Ufficio federale della sanità pubblica
Organo comune di notifica per prodotti chimici dell' UFAM - UFSP - SECO
CH-3003 Berna

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/stoffe/stoffe-anhang-chemrrv-reach/aktuelle-konsultationen-zu-beantragten-verwendungen.html


16.08.2022: Domanda per utilizzare il 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato: ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative non oltre il 17.10.2022

L'impresa Roche Diagnostics Internationale SA, Rotkreuz, ha inoltrato una domanda per continuare ad uti-lizzare il 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (sostanza elencata nell' allegato 1.17 ORRPChim e nell'allegato XIV del regolamento REACH) nella produzione di sensori per l'analisi dei gas ed elettroliti nel sangue. A questo proposito, l'organo di notifica ha pubblicato informazioni non confidenziali sugli impieghi previsti della sostanza. Ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostan-ze o tecnologie alternative all'organo di notifica entro il 17.10.2022.

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15.06.2022: REACH, UE : l’ECHA ha aggiunto 1 sostanza estremamente problematica (SVHC) all’elenco delle sostanze candidate

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA ha aggiunto una sostanza:

nome 

numero EC, list number

numero CAS

N-(hydroxymethyl)acrylamide

213-103-2

924-42-5

Se un articolo contiene più dello 0,1% della o delle SVHC dell'elenco, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati.
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In Svizzera, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati se un oggetto contiene più dello 0,1% delle sostanze dell’allegato 3 OPChim.
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01.06.2022: Termine ultimo per presentare domanda di autorizzazione eccezionale per 3 gruppi di sostanze estremamente preoccupanti

Le sostanze sotto indicate figurano nell'allegato 1.17 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Per principio, il loro impiego e la loro immissione sul mercato per l’impiego sono vietati in Svizzera dopo il periodo di transizione (2.5.2024). Entro il 2.11.2022 è ancora possibile presentare domanda di autorizzazione eccezionale presso l’organo di notifica per prodotti chimici.
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/stoffe/stoffe-anhang-chemrrv-reach.html

N° di registrazione

Sostanza

Proprietà intrinseche alla base dei divieti Periodo di transizione Impieghi o categorie di impiego esentati
42.

4-(1,1,3,3-
tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi]
n. CE —
n. CAS —

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino 2 maggio 2024 _
43.

4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato [sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri]
n. CE —
n. CAS —

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino 2 maggio 2024 _
50.

5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5- metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi)
n. CE —
n. CAS —

vPvB

2 maggio 2024

_

19.04.2022: 5 sostanze estremamente problematiche sono state aggiunte all'allegato XIV del REACH, che ora contiene 59 sostanze soggette ad autorizzazione.

• Tetraethyllead (TEL) (EC 201-075-4, CAS 78-00-2);
• 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol [with ≥ 0.1% w/w of Michler's ketone (EC 202-027-5) or Michler's base (EC 202-959-2)] (EC 209-218-2, CAS 561-41-1);
• Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥ 0,1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)] (EC -, CAS -);
• 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (EC 239-622-4, CAS 15571-58-1);
• Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) (EC -, CAS -).

Dopo la data di scadenza (”sunset date”), il loro impiego e la loro immissione sul mercato in vista del loro utilizzo sarà vietata nell’ UE. L’Helpdesk REACH è a vostra disposizione in caso di domande riguardanti questo tema.

REACH Helpdesk
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/reach-clp-helpdesk/reach-helpdesk/reach-zulassung.html

Commission Regulation (EU) 2020/171
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32020R0171

https://echa.europa.eu/it/authorisation-list


09.02.2022: Termine ultimo per presentare domanda di autorizzazione eccezionale per 5 sostanze estremamente preoccupanti

Le sostanze sotto indicate figurano nell'allegato 1.17 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Per principio, il loro impiego e la loro immissione sul mercato per l’impiego sono vietati in Svizzera dopo il periodo di transizione (2.2.2024). Entro il 2.8.2022 è ancora possibile presentare domanda di autorizzazione eccezionale presso l’organo di notifica per prodotti chimici.
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/stoffe/stoffe-anhang-chemrrv-reach.html

N° di registrazione

Sostanza

Proprietà intrinseche alla base dei divieti

Periodo di transizione

Impieghi o categorie di impiego esentati

40.

Anthracenöl
EG-Nr.: 292-602-7 CAS-Nr.: 
90640-80-5

Krebserzeugend (Kategorie 1B), wenn der Benzo[a]pyren-Gehalt 0,005 % übersteigt, PBT, vPvB

2. Februar 2024

-

41.

Pech, Kohlenteer, Hochtemp.
EG-Nr.: 266-028-2
CAS-Nr.: 65996-93-2

Krebserzeugend (Kategorie 1B), PBT, vPvB

2. Februar 2024

-

47.

Trixylylphosphat
EG-Nr.: 246-677-8
CAS-Nr.:
25155-23-1

Fortpflanzungs­gefährdend
(Kategorie 1B)

2. Februar 2024

-

48.

Natriumperborat; Perborsäure,
Natriumsalz
EG-Nr.: 239-172-9; 234-390-0
CAS-Nr.: –

Fortpflanzungs­gefährdend
(Kategorie 1B)

2. Februar 2024

-

49.

Natriumperoxometaborat
EG-Nr.: 231-556-4
CAS-Nr.: 7632-04-4

Fortpflanzungs­gefährdend
(Kategorie 1B)

2. Februar 2024

 

16.12.2021: Elenco delle nuove sostanze notificate o annunciate in Svizzera

In Svizzera, l'obbligo di notifica si applica per quantità superiori a 1 tonnellata per fabbricante o importatore di nuove sostanze. I fabbricanti di nuove sostanze che non sottostanno all'obbligo di notifica devono annunciare, entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato, se il controllo autonomo a dimostrato che si tratta di una sostanza pericolosa. L’elenco delle nuove sostanze notificate o annunciate in Svizzera contiene attualmente 2254 annunci e notifiche di 1775 sostanze. In dicembre 2021, l’organo comune di notifica per prodotti chimici ha incluso 87 appunti nell'elenco. Vengono pubblicati solo il nome commerciale e il numero CE o il numero di lista. Per le sostanze notificate o comunicate con lo stesso nome commerciale, viene elencato uno solo appunto.

Modifica dell’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, entrata in vigore prevista il 1° maggio 2022): In futuro, le sostanze non registrate nell’UE dovranno essere soggette all’obbligo di notifica. Le sostanze registrate saranno considerate come sostanze esistenti.


09.12.2021: Domanda per utilizzare il triossido di cromo: ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative non oltre il 9.2.2022

L'impresa CABB SA, Pratteln, ha inoltrato una domanda per continuare ad uti-lizzare il triossido di cromo (sostanza elencata nell' allegato 1.17 ORRPChim e nell'allegato XIV del regolamento REACH) in un catalizzatore per la purificazione dell'aria di scarico di un impianto di produzione. A questo proposito, l'organo di notifica ha pubblicato informazioni non confidenziali sugli impieghi previsti della sostanza. Ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative all'organo di notifica entro il 9.2.2022.

reachhelpdesk@bag.admin.ch

Ufficio federale della sanità pubblica
Organo comune di notifica per prodotti chimici dell' UFAM - UFSP - SECO
CH-3003 Berna


09.11.2021: Termine ultimo per presentare domanda di autorizzazione eccezionale per 11 sostanze estremamente preoccupant

iLe sostanze sotto indicate figurano nell'allegato 1.17 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Per principio, il loro impiego e la loro immissione sul mercato per l’impiego sono vietati in Svizzera dopo il periodo di transizione (2.11.2023). Entro il 2.5.2022 è ancora possibile presentare domanda di autorizzazione eccezionale presso l’organo di notifica per prodotti chimici.
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/stoffe/stoffe-anhang-chemrrv-reach.html

N° di registrazione

Sostanza

Proprietà intrinseche alla base dei divieti

Periodo di transizione

Impieghi o categorie di impiego esentati

32.

1-Bromopropano (n-bromuro di propile) n. CE: 203-445-0

n. CAS: 106-94-5

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

33.

Diisopentilftalato

n. CE 210-088-4

n. CAS 605-50-5

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

34.

Acido 1,2-
benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6- 8-ramificati, ricchi di C7
n. CE 276-158-1
n. CAS 71888-89-6

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

35.

Acido 1,2-
benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7- 11-ramificati e lineari

n. CE 271-084-6
n. CAS 68515-42-4

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

36.

Acido 1,2-
benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare
n. CE 284-032-2

n. CAS 84777-06-0

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

37.

Ftalato di bis(2-metossietile)

n. CE 204-212-6

n. CAS 117-82-8

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

38.

Dipentilftalato

 

n. CE 205-017-9

n. CAS 131-18-0

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

39.

N-pentilisopentilftalato
n. CE —
n. CAS 776297-69-9

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

44.

Acido 1,2-
benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare
n. CE 271-093-5
n. CAS 68515-50-4

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

45.

 

 

Ftalato di diesile
n. CE 201-559-5
n. CAS 84-75-3

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023

46.

Acido 1,2-
benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile (n. CE 201-559-5)
n. CE 271-094-0; 272-013-1
n. CAS 68515-51-5; 68648-93-1

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

2 novembre 2023


18.08.2021: REACH, UE : l’ECHA ha aggiunto otto sostanze estremamente problematiche (SVHC) all’elenco delle sostanze candidate

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA ha aggiunto quattro sostanze estremamente problematiche SVHC all’elenco delle sostanze candidate:

nome

numero EC, list number

numero CAS

2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers

-

-

Orthoboric acid, sodium salt

237-560-2

13840-56-7

2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP);

 

2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA);

 

2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)

221-967-7;

 

253-057-0;

 

202-480-9

3296-90-0;

36483-57-5;

1522-92-5;

96-13-9

Glutaral

203-856-5

111-30-8

Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17

-

-

Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP)

-

-

1,4-dioxane

204-661-8

123-91-1

4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol

201-025-1

77-40-7

Se un articolo contiene più dello 0,1% della o delle SVHC dell'elenco, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati.
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/reach-clp-helpdesk/reach-helpdesk/stoffe-erzeugnisse.html
In Svizzera, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati se un oggetto contiene più dello 0,1% delle sostanze dell’allegato 3 OPChim.
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10.06.2021: Elenco delle nuove sostanze notificate o annunciate in Svizzera

In Svizzera, l'obbligo di notifica si applica per quantità superiori a 1 tonnellata per fabbricante o importatore di nuove sostanze. L’elenco delle nuove sostanze notificate o annunciate in Svizzera contiene attualmente 2167 annunci e notifiche di 1721 sostanze. In giugno 2021, l’organo comune di notifica per prodotti chimici ha incluso 82 appunti nell'elenco. Vengono pubblicati solo il nome commerciale e il numero CE o il numero di lista. Per le sostanze notificate o comunicate con lo stesso nome commerciale, viene elencato uno solo appunto.


25.03.2021: Termine ultimo per presentare domanda di autorizzazione eccezionale per quattro composti di cromo VI

Le sostanze sotto indicate figurano nell'allegato 1.17 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Per principio, il loro impiego e la loro immissione sul mercato per l’impiego sono vietati in Svizzera dopo il periodo di transizione (1.4.2023). Entro il 1.10.2021 è ancora possibile presentare domanda di autorizzazione eccezionale presso l’organo di notifica per prodotti chimici.

N° di registrazione

Sostanza

Proprietà intrinseche alla base dei divieti

Periodo di transizione

Impieghi o categorie di impiego esentati

28.

Tris(cromato) di dicromo

n. CE 246‑356-2

n. CAS 24613-89-6

Cancerogeno (categoria 1B)

1.4.2023

-

29.

Cromato di stronzio

n. CE 232-142-6

n. CAS 7789-06-2

Cancerogeno (categoria 1B)

1.4.2023

-

30.

Idrossiottaosso­dizincatodicromato di potassio

n. CE 234‑329-8

n. CAS 11103-86-9

Cancerogeno (categoria 1A)

1.4.2023

-

31.

Ottaidrossocromato di pentazinco

n. CE 256-418-0

n. CAS 49663-84-5

Cancerogeno (categoria 1A)

1.4.2023

-


16.02.2021: Domanda per utilizzare il triossido di cromo: ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative non oltre il 15.4.2021

L'impresa CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA, Monthey, ha inoltrato una domanda per continuare ad utilizzare il triossido di cromo (sostanza elencata nell' allegato 1.17 ORRPChim e nell'allegato XIV del regolamento REACH) in un catalizzatore nel sistema di trattamento dell'aria di scarico di un impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi. A questo proposito, l'organo di notifica ha pubblicato informazioni non confidenziali sugli impieghi previsti della sostanza. Ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative all'organo di notifica entro il 15.4.2021.

reachhelpdesk@bag.admin.ch

Ufficio federale della sanità pubblica
Organo comune di notifica per prodotti chimici dell' UFAM - UFSP - SECO
CH-3003 Berna

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/de/home/themen/pflicht-hersteller/stoffe/stoffe-anhang-chemrrv-reach/aktuelle-konsultationen-zu-beantragten-verwendungen.html
CIMO SA - catalyseur contenant Cr(VI)-version publique (PDF, 522 kB, 16.02.2021)


21.01.2021: REACH, UE : l’ECHA ha aggiunto quattro sostanze estremamente problematiche (SVHC) all’elenco delle sostanze candidate

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA ha aggiunto quattro sostanze estremamente problematiche SVHC all’elenco delle sostanze candidate:
1. Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety
• dioctyltin dilaurate; stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EG-Nr. -, CAS-Nr. -
• Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EG-Nr. 293-901-5, CAS-Nr. 91648-39-4
• Dioctyltin dilaurate EG-Nr. 222-883-3, CAS-Nr. 3648-18-8

2. Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether: EG-Nr. 205-594-7, CAS-Nr. 143-24-8

Se un articolo contiene più dello 0,1% della o delle SVHC dell'elenco, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati.
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/reach-clp-helpdesk/reach-helpdesk/stoffe-erzeugnisse.html

In Svizzera, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati se un oggetto contiene più dello 0,1% delle sostanze dell’allegato 3 OPChim.
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/gegenstaende.html


09.12.2020 Elenco delle nuove sostanze notificate o annunciate in Svizzera

In Svizzera, l'obbligo di notifica si applica per quantità superiori a 1 tonnellata per fabbricante o importatore di nuove sostanze. L’elenco delle nuove sostanze notificate o annunciate in Svizzera contiene attualmente 2088 annunci e notifiche di 1681 sostanze. In dicembre 2020, l’organo comune di notifica per prodotti chimici ha incluso 57 appunti nell'elenco. Vengono pubblicati solo il nome commerciale e il numero CE o il numero di lista. Per le sostanze notificate o comunicate con lo stesso nome commerciale, viene elencato uno solo appunto.


07.07.2020 REACH, UE : l’ECHA ha aggiunto quattro sostanze estremamente problematiche (SVHC) all’elenco delle sostanze candidate

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA ha aggiunto quattro sostanze estremamente problematiche SVHC all’elenco delle sostanze candidate:
• 1-vinylimidazole, EC 214-012-0, CAS 1072-63-5
• 2-methylimidazole, EC 211-765-7, CAS 693-98-1
• Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin, EC 245-152-0, CAS 22673-19-4
• Butyl 4-hydroxybenzoate (Butylparaben), EC 202-318-7, CAS 94-26-8

Se un articolo contiene più dello 0,1% della o delle SVHC dell'elenco, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati.

Sostanze contenute negli articoli (oggetti)

In Svizzera, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati se un oggetto contiene più dello 0,1% delle sostanze dell’allegato 3 OPChim.

Oggetti


09.04.2020: Decisione generale n. 2 per i disinfettanti


L’organo di notifica per prodotti chimici rilascia un'autorizzazione in caso di situazioni eccezionali per i disinfettanti di superfici a base di cloro attivo. L'obiettivo è quello di contrastare le difficoltà nell'approvvigionamento.

Autorizzazione in caso di situazioni eccezionali per i disinfettanti


02.04.2020 Domanda per utilizzare il triossido di cromo: ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative non oltre il 2.6.2020

L'impresa Cilag SA, Sciaffusa, ha inoltrato una domanda per continuare ad utilizzare il triossido di cromo (sostanza elencata nell' allegato 1.17 ORRPChim e nell'allegato XIV del regolamento REACH) in un catalizzatore di combustione contenente triossido di cromo per il trattamento dell'aria di scarico della produzione chimica. A questo proposito, l'organo di notifica ha pubblicato informazioni non confidenziali sugli impieghi previsti della sostanza. Ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative all'organo di notifica entro il 2.6.2020.

reachhelpdesk@bag.admin.ch

Ufficio federale della sanità pubblica
Organo comune di notifica per prodotti chimici dell' UFAM - UFSP - SECO
CH-3003 Berna

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/stoffe/stoffe-anhang-chemrrv-reach/aktuelle-konsultationen-zu-beantragten-verwendungen.html


03.03.2020: Per il EDC e la MOCA, domande di deroga devono essere presentate fino al 1° agosto 2019.

Il 1,2-dicloroetano (EDC, no. CAS 107-06-2) e la 2,2′-dicloro-4,4′-metilendianilina (MOCA, no. CAS 101-14-4) sono classificate carc. 1B e sono sostanze figuranti nell’allegato 1.17 ORRPChim. In linea di principio, in Svizzera sono vietati l’impiego e l’immissione sul mercato per l’impiego dello EDC e della MOCA dopo il periodo di transizione (1° febbraio 2022). Domande di deroga devono essere presentate all’organo di notifica per prodotti chimici fino al 1° agosto 2020.

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/stoffe/stoffe-anhang-chemrrv-reach.html


28.02.2020: Autorizzazione in caso di situazioni eccezionali per i disinfettanti e elenco dei disinfettanti autorizzati dall'UFSP per il controllo dei virus Influenza e Coronavirus.

L’UFSP rilascia un'autorizzazione in caso di situazioni eccezionali per i disinfettanti a base di alcol. L'obiettivo è quello di contrastare le difficoltà nell'approvvigionamento della popolazione. Inoltre, è stato pubblicato un elenco di disinfettanti approvati dall'UFSP, che possono essere utilizzati per combattere l'influenza e i Coronavirus.

Elenco dei disinfettanti autorizzati dall'UFSP(1) per il controllo dei virus Influenza e Coronavirus



11.02.2020: 11 sostanze estremamente problematiche aggiunte nell’allegato XIV REACH

• 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear, EC No: 271-093-5, CAS No: 68515-50-4
• Dihexyl phthalate, EC No: 201-559-5, CAS No: 84-75-3
• 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0,3 % of dihexyl phthalate (EC No 201-559-5), EC No: 271-094-0; 272-013-1, CAS No: 68515-51-5; 68648-93-1
• Trixylyl phosphate, EC No: 246-677-8, CAS No: 25155-23-1
• Sodium perborate; perboric acid, sodium salt, EC No: 239-172-9; 234-390-0, CAS No: -
• Sodium peroxometaborate, EC No: 231-556-4, CAS No: 7632-04-4
• 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1- yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2- (4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl- 1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof], EC No: - CAS No: -
• 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328), EC No: 247-384-8, CAS No: 25973-55-1
• 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2- yl)phenol (UV-327), EC No: 223-383-8, CAS No: 3864-99-1
• 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6- (sec-butyl)phenol (UV-350), EC No: 253-037-1, CAS No: 36437-37-3
• 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320), EC No: 223-346-6, CAS No: 3846-71-7

Dopo la data di scadenza (”sunset date”), il loro impiego e la loro immissione sul mercato in vista del loro utilizzo sarà vietata nell’ UE. L’Helpdesk REACH è a vostra disposizione in caso di domande riguardanti questo tema.

REACH Helpdesk (admin.ch)

Commission Regulation (EU) 2020/171

https://echa.europa.eu/de/authorisation-list


28.11.2019: MDA tecnico, acido arsenico e diglime

Le sostanze sotto indicate figurano nell'allegato 1.17 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Per principio, il loro impiego e la loro immissione sul mercato per l’impiego sono vietati in Svizzera dopo il periodo di transizione (1° novembre 2021). Entro il 1° maggio 2020 è ancora possibile presentare domanda di autorizzazione eccezionale presso l’organo di notifica per prodotti chimici.

N° di registrazione

Sostanza

Proprietà intrinseche alla base dei divieti

Periodo di transizione

Impieghi o categorie di impiego esentati

23.

Formaldeide, prodotti di reazione oligomerica con anilina (MDA tecnico)

 

n. CE: 500-036-1

n. CAS: 25214-70-4

Cancerogeno (categoria 1B)

1° novembre 2021

24.

Acido arsenico

 

n. CE 231-901-9

n. CAS 7778-39-4

Cancerogeno (categoria 1A)

1° novembre 2021

25.

Bis(2-metossietil) etere (diglime)

 

n. CE 203-924-4

n. CAS 111-96-6

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1°novembre 2021


16.05.2019: Per sette composti di cromo VI, domande di deroga devono essere presentate fino al 1° dicembre 2019.

I composti di cromo VI sottostanti sono sostanze figuranti nell’allegato 1.17 dell’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). In linea di principio, l’impiego e l’immissione sul mercato per l’impiego sono vietati in Svizzera dopo il periodo di transizione (1° giugno 2021). Domande di deroga devono essere presentate all’organo di notifica per prodotti chimici fino al 1° dicembre 2019.

N° di registrazione

Sostanza

Proprietà intrinseche alla base dei divieti

Periodo di transizione

Impieghi o categorie di impiego esentati

16.

Triossido di cromo n. CE 215-607-8 n. CAS 1333-82-0

Cancerogeno (categoria 1A) Mutageno (categoria 1B)

1° giugno 2021

Uso in processi nei quali non risultano prodotti finali con cromo esavalente

17.

Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri

Gruppo contenente:

Acido cromico n. CE 231-801-5 n. CAS 7738-94-5

Acido dicromico n. CE 236-881-5 n. CAS 13530-68-2

Oligomeri dell'acido cromico e dell'acido dicromico n. CE non ancora assegnato n. CAS non ancora assegnato

Cancerogeno (categoria 1B)

1° giugno 2021

Uso in processi nei quali non risultano prodotti finali con cromo esavalente

18.

Dicromato di sodio n. CE 234-190-3 n. CAS 7789-12-0 10588-01-9

Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1° giugno 2021

Uso in processi nei quali non risultano prodotti finali con cromo esavalente

19.

Dicromato di potassio n. CE 231-906-6 n. CAS 7778-50-9

Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1° giugno 2021

-

20.

Dicromato di ammonio n. CE 232-143-1 n. CAS 7789-09-5

Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1° giugno 2021

-

21.

Cromato di potassio n. CE 232-140-5 n. CAS 7789-00-6

Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B)

1° giugno 2021

-

22.

Cromato di sodio n. CE 231-889-5 n. CAS 7775-11-3

Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1° giugno 2021

-


REACH, UE : l’ECHA ha aggiunto quattro sostanze estremamente problematiche (SVHC) all’elenco delle sostanze candidate

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA ha aggiunto quattro sostanze estremamente problematiche SVHC all’elenco delle sostanze candidate:
• Diisohexyl phthalate, EC 276-090-2, CAS 71850-09-4
• 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone, EC 404-360-3, CAS 119313-12-1
• 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one, EC 400-600-6, CAS 71868-10-5
• Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts

Se un articolo contiene più dello 0,1% della o delle SVHC dell'elenco, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati.

In Svizzera, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati se un oggetto contiene più dello 0,1% delle sostanze dell’allegato 3 OPChim.


28.11.2019: Consultazione sulla domanda per utilizzare il diglime

L'impresa BASF Schweiz AG, Basilea, ha inoltrato una domanda per continuare ad utilizzare il diglime (sostanza elencata nellʼallegato 1.17 ORRPChim e nellʼallegato XIV del regolamento REACH) come solvente di processo nella fase di fabbricazione di prodotti utilizzati in diverse applicazioni nellʼindustria elettronica. A questo proposito, l'organo di notifica ha pubblicato informazioni non confidenziali sugli impieghi previsti della sostanza. Ambienti interessati possono comunicare all'organo di notifica informazioni su sostanze o tecnologie alternative all'organo di notifica entro il 20.1.2020.

 

Ufficio federale della sanità pubblica
Organo comune di notifica per prodotti chimici dell' UFAM - UFSP - SECO
CH-3003 Berna

 

18.07.2019 REACH, UE : l’ECHA ha aggiunto quattro sostanze estremamente problematiche (SVHC) all’elenco delle sostanze candidate

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA ha aggiunto quattro sostanze estremamente problematiche SVHC all’elenco delle sostanze candidate:
• 2-methoxyethyl acetate, EC 203-772-9, CAS 110-49-6
• Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)
• 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof)
• 4-tert-butylphenol, EC 202-679-0, CAS 98-54-4

Se un articolo contiene più dello 0,1% della o delle SVHC dell'elenco, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati.

Sostanze contenute negli articoli (oggetti)

In Svizzera, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati se un oggetto contiene più dello 0,1% delle sostanze dell’allegato 3 OPChim.

Oggetti


REACH, UE : l’ECHA ha aggiunto sei sostanze estremamente problematiche (SVHC) all’elenco delle sostanze candidate

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA ha aggiunto sei sostanze estremamente problematiche SVHC all’elenco delle sostanze candidate:
• 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane, EC 401-720-1, CAS 6807-17-6
• Benzo[k]fluoranthene, EC 205-916-6, CAS 207-08-9
• Fluoranthene, EC 205-912-4, CAS 206-44-0
• Phenanthrene, EC 201-581-5, CAS 85-01-8
• Pyrene, EC 204-927-3, CAS 129-00-0
• 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, EC 239-139-9, CAS 15087-24-8

Se un articolo contiene più dello 0,1% della o delle SVHC dell'elenco, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati.

In Svizzera, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati se un oggetto contiene più dello 0,1% delle sostanze dell’allegato 3 OPChim.


03.12.2018: Domanda per utilizzare il Tricloroetilene: ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative non oltre il 04.02.2019

L'impresa RUAG Aviation, Emmen, ha inoltrato una domanda per continuare ad utilizzare il tricloroetilene (sostanza elencata nell' allegato 1.17 ORRPChim e nell'allegato XIV del regolamento REACH) negli adesivi per la riparazione dei serbatoi di carburante per aeromobili. A questo proposito, l'organo di notifica ha pubblicato informazioni non confidenziali sugli impieghi previsti della sostanza. Ambienti interessati possono comunicare all'organo di notifica informazioni su sostanze o tecnologie alternative all'organo di notifica entro il 4 febbraio 2019.

reachhelpdesk@bag.admin.ch

Ufficio federale della sanità pubblica
Organo comune di notifica per prodotti chimici dell' UFAM - UFSP - SECO
CH-3003 Berna

 

31.07.2018: Domanda per utilizzare il Tricloroetilene: ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative non oltre il 03.09.2018

L'impresa Axalta Polymer Powders Switzerland Sàrl, Bulle ha inoltrata una domanda per continuare a utilizzare il Tricloroetilene (figura nell' allegato 1.17 ORRPChim e nell'allegato XIV REACH) per la fabbricazione di polveri extrafini di polimeri termoplastici. A questo proposito, l'organo di notifica ha pubblicato informazioni non confidenziali sugli impieghi previsti della sostanza. Ambienti interessati possono comunicare all'organo di notifica informazioni su sostanze o tecnologie alternative entro il 03.09.2018.

reachhelpdesk@bag.admin.ch 

Ufficio federale della sanità pubblica
Organo comune di notifica per prodotti chimici dell' UFAM - UFSP - SECO
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RPC - Formulari elettronici per prodotti chimici

25.07.2018

A causa di problemi tecnici, l’aggiornamento previsto per la prima settimana di luglio ha dovuto essere spostato a settembre.

I problemi seguenti non sono ancora stati risolti:

  • in parte impossibile generare giustificativi in formato PDF a causa della presenza di caratteri speciali;
  • strumento per annuncio collettivo: al momento possono essere importati solo nuovi prodotti; impossibile aggiornare gli annunci di prodotti già in circolazione;
  • prodotto in fase di procedura di annuncio: permane l’impossibilità di far riferimento a prodotti di un'altra azienda;
  • classificazione ed etichettatura: utilizzare Drag & Drop per eliminare frasi H e P. Il button «elimina» non funziona;
  • impossibile ricercare il numero dell'articolo e le chiavi primarie specifici per un’azienda;
  • versione in italiano disponibile solo in parte.

Grazie per la comprensione.

Organo di notifica per prodotti chimici

cheminfo@bag.admin.ch 

Tel. 041 58 46 273 05  08:00 - 12:00. 


RPC - Formulari elettronici per prodotti chimici

26.03.2018 - Nuava plattaforma informatica del registro dei prodotti chimici dal 29.03.2018

Dal 29 marzo 2018 entrerà una nuova interfaccia grafica più semplice e più intuitiva per il registro dei prodotti. Queste modifiche sono correlate a una modifica del linguaggio informatico sottostante.

Cosa non cambia:

  • stesso indirizzo internet:      www.rpc.admin.ch
  • stesso nome utente e stessa password 

Grazie per la vostra collaborazione.

Organo di notifica per prodotti chimici


REACH: ECHA organizes two free events in March and April for SMEs in view of the last registration deadline

The last registration deadline of the 1.6.2018 mainly concerns SMEs exporting chemicals to the EU or manufacturing there. The European Chemicals Agency ECHA organizes two free events about this topic:

  • REACH 2018 SME workshop - road to successful registration, 9-10 March, 2017, WKÖ premises, Vienna, Austria
  • 12th Stakeholders' Day Conference on 4 and 5 April 2017 at ECHA, Helsinki, Finland (registration until 15 March 2017)

For questions on this matter, the Swiss REACH helpdesk is at your service.



06.09.2016: Domanda per utilizzare diarsenico triossido: ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative non oltre il 15.10.2016

L'impresa Erie Electroverre SA, Romont ha inoltrata una domanda per continuare a utilizzare il diarsenico triossido (figura nell' allegato 1.17 ORRPChim e nell'allegato XIV REACH) per la fabbricazione di vetro piatto extra bianco per portaoggetti per microscopio. A questo proposito, l'organo di notifica ha pubblicato informazioni non confidenziali sugli impieghi previsti della sostanza. Ambienti interessati possono comunicare all'organo di notifica informazioni su sostanze o tecnologie alternative entro il 15.10.2016.

reachhelpdesk@bag.admin.ch

Ufficio federale della sanità pubblica
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News settembre 2016

Il 20 luglio 2016 è stato pubblicato il 9° adeguamento al progresso tecnico (9° ATP) del regolamento CLP.

Con la modifica, 26 nuove sostanze sono aggiunte all’allegato VI del regolamento CLP e 22 voci esistenti vengono modificate. Le classificazioni e le etichettature così introdotte per le sostanze e le miscele contenenti tali sostanze dal 1° marzo 2018 diventano obbligatorie nel mercato interno europeo. Inoltre, con il 9° ATP viene abrogata a partire dal 1 giugno 2017 la tabella 3.2 dell’allegato VI, indicante le classificazioni e le etichettature armonizzate sulla base del sistema finora vigente (nero - arancione).

Fra l’altro, sono aggiunte classificazioni armonizzate per il piombo elementare in forma massiva (Repr. 1A) e in polvere (Repr. 1A, SCL 0,03), per il dicicloesilftalato (CAS 84-61-7, Repr. 1B), per alcune microfibre di vetro (Carc. 1B o Carc. 2) nonché per numerosi composti del rame che sono classificati con Aquatic Acute 1 e Aquatic Chronic 1 come pericolosi per l’ambiente.

È anche modificata la classificazione armonizzata esistente per il bisfenolo A (CAS 80-05-7, ora: Repr. 1B) e per la glutaraldeide (CAS 111-30-8, ora: Acute Tox. 2 inhal.). Per alcune voci esistenti sono stati abbassati i nuovi limiti di concentrazione per la loro classificazione come Repr. 1A o 1B. Questo riguarda, fra gli altri, il diisobutilftalato (CAS 84-69-5), l’N-metil-2-pirrolidone (872-50-4) nonché molti anticoagulanti di prima e seconda generazione, ai quali anticoagulanti è assegnato un nuovo valore limite specifico per la sostanza pari a 0,003 per cento.

Dal 1° luglio 2015 la più recente versione vigente dell’allegato VI del regolamento CLP è definita in Svizzera nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza sui prodotti chimici. Il 9° ATP dovrebbe diventare obbligatorio contemporaneamente in Svizzera e nel mercato interno europeo (1.3.2018).


20.07.2016: Informazioni e il manuele dell'utente per l'annuncio colletivo nel registro dei prodotti sono disponibili.

Vedi sotto:


News luglio 2016

Il 14 giugno è stato pubblicato l’8° adeguamento al progresso tecnico (8° ATP) del regolamento CLP.

Con l’8° ATP, il regolamento CLP è adeguato alla quinta versione riveduta (2013) del GHS (sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals in inglese) delle Nazioni Unite. Le principali modifiche sono: 

  • nuovo requisito per la comunicazione dei pericoli che possono derivare da sostanze e preparati esplosivi desensibilizzati (cap. 2.1 GHS ONU);
  • precisazioni sui criteri di classificazione degli aerosol (cap. 2.3);
  • ammissione di una nuova metodologia per la classificazione dei solidi comburenti (cap. 2.14);
  • riformulazione dei criteri di classificazione ed etichettatura della classe di pericolo «Corrosione / irritazione cutanea» (cap. 3.2) nel seguente modo:
    - introduzione di una categoria di pericolo 1 che viene usata qualora le informazioni disponibili non siano sufficienti per la classificazione in una delle sottocategorie (1A, 1B e 1C);
    - per le sostanze e le miscele con un valore di pH estremo (≤ 2 o ≥ 11,5) si applica la categoria 1 se non sono disponibili altre informazioni;
    - la procedura di classificazione per le miscele è adattata ai componenti, in modo da tenere in considerazione i componenti della categoria 1.
  • riformulazione dei criteri di classificazione ed etichettatura della classe di pericolo «Gravi lesioni oculari / irritazione oculare»;
  • introduzione di notevoli modifiche ai consigli di prudenza (frasi P) a seguito dei lavori di ottimizzazione svolti a livello dell’ONU. In totale, sono interessate circa 20 frasi P e 10 frasi P combinate;
  • per quanto riguarda i preparati, l’informazione supplementare sui pericoli EUH208 («Contiene <Denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può causare reazioni allergiche.») può essere omessa se il preparato è già etichettato con EUH204 («Contiene isocianati. Può causare reazioni allergiche.») o EUH205 («Contiene resine epossidiche. Può causare reazioni allergiche.»).

Le modifiche dell’8° ATP dovrebbero diventare obbligatorie contemporaneamente in Svizzera e nel mercato interno europeo a partire dal 1.2.2018. Le sostanze e i preparati che sono stati etichettati e imballati prima del 1.2.2018 secondo il diritto vigente possono essere ancora forniti fino al 31.1.2020.


22.04.2016: Una guida concernente la menzione dei profumi contenuti nei preparati assoggettati all'obbligo di annuncio al registro dei prodotti è stato pubblicato.

Vedi sotto:



16.02.2016: ERINNERUNG: Aufnahme des Permethrins als biozider Wirkstoff in den Anhang 2 der Biozidprodukteverordnung (VBP- SR 813.12).

Gestützt auf die entsprechenden wissenschaftlichen Beurteilungen und Entscheide der EU wird die Schweiz den folgenden bioziden Wirkstoff auf die Liste nach Anhang 2 VBP aufzunehmen.

Wirkstoff
CAS-Nummer PA Aufnahme-Datum Aufnahme befristet bis EU-Verordnung
Permethrin 52645-53-1 8+18 01.05.2016 30.04.2026 1090/2014

Gemäss Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer 1 VBP gilt eine Zulassung 6 Monate, nachdem der letzte Wirkstoff des Biozidproduktes in die Liste nach Anhang 2 VBP aufgenommen ist. Das Produkt darf noch längstens 12 Monate nach Aufnahme des letzten Wirkstoffs an Endverbraucherinnen abgegeben werden und 18 Monate nach Aufnahme beruflich verwendet werden (Art. 8 Abs. 3 VBP).

Soll das Biozidprodukt darüber hinaus (vgl. Tabelle oben) auf dem Markt bleiben, muss der Zulassunginhaberin entweder ein Gesuch um Zulassung ZL oder ein Gesuch um zeitlich parallele Anerkennung einer Zulassung aus einem EU oder EFTA-Staat gestellt werden. Mehr Information unter:

Ein Gesuch muss bei der ECHA über R4BP bis zum 01.05.2016 eingereicht werden.

Für eine unterbrechungsfreie weitere Vermarktung eines Produktes ist es unerlässlich, dass die oben genannte Frist eingehalten wird. Sollte die Anmeldestelle bis zur erteilten Frist die erwähnten Unterlagen nicht erhalten, müssen die Produkte spätesten am 30.04.2017 zurückgezogen und bis 31.10.2017 beruflich verwendet werden.


14.10.2015: Aufgrund einer EU Gerichtsentscheidung sind auch Produkte, die nur indirekt schädliche Organismen abtöten, als Biozidprodukte anzusehen.

Dies steht im Gegensatz zur Interpretation im Manual of Decision. Darüber hinaus ist die Richtlinie 98/8/EG (BPD) mit in Kraft treten der Verordnung (EU) Nr 528/2012 (BPR) aufgehoben worden, weshalb das Manual of Decision als nicht mehr anwendbar zu betrachten ist. Unternehmen, die aufgrund der Interpretation im Manual of Decision davon ausgegangen sind, dass ihre Biozidprodukte nicht unter die Biozidprodukteregulierung fallen, haben nun bis 1.10.2016 Zeit, um für ihre relevante Wirkstoff-Produktartkombination eine „declaration of interest“ zur Aufnahme in das Reviewprogramm bei der ECHA einzureichen. Weitere Details:


22.08.2014: Con la recente revisione dell'ordinanza sui biocidi è stata disciplinata anche in Svizzera la protezione della proprietà intellettuale sui principi attivi biocidi.

In sintonia con le corrispondenti prescrizioni del regolamento UE relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in futuro, anche in Svizzera potranno essere commercializzati solo i prodotti i cui principi attivi provengono da fornitori iscritti nell'elenco ECHA o per i quali sono stati presentati alle autorità svizzere un fascicolo relativo al biocida o una lettera di accesso al fascicolo.

Maggiori informazioni su:


Ultima modifica 01.02.2024

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