Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici

L’immissione sul mercato di prodotti chimici avviene sulla base del controllo autonomo del fabbricante e quindi sotto la sua responsabilità. Determinati prodotti sono però soggetti all’obbligo di annuncio, di notifica o di omologazione.

La maggior parte dei prodotti chimici può essere immessa sul mercato sotto la responsabilità del rispettivo fabbricante (definizione in senso giuridico che comprende anche gli importatori e determinati commercianti; Definizione di fabbricante) senza l’autorizzazione preliminare dell’autorità. A tale scopo deve essere effettuato un controllo autonomo, verificando anche se

  • esiste un obbligo di annuncio come prodotto chimico
  • esiste un obbligo di annuncio come prodotto fitosanitario di importazione parallela
  • è necessaria un’omologazione come biocida
  • è necessaria un’omologazione come prodotto fitosanitario
  • è necessaria un’omologazione o notifica come concime
  • è necessaria la notifica di una nuova sostanza
  • nel prodotto chimico non sono state usate sostanze soggette a limitazioni o vietate «Divieti e limitazioni d’impiego»

Controllo autonomo

La responsabilità e l’obbligo di garantire la corretta immissione sul mercato della maggior parte dei prodotti chimici incombono unicamente al rispettivo produttore. Vale il principio del controllo autonomo, non sono previsti precedenti controlli ufficiali.

Oggetti

Il diritto in materia di prodotti chimici stabilisce, per determinate sostanze, delle prescrizioni di cui bisogna tener conto al momento dellʼimmissione di oggetti sul mercato.

Formulari elettronici per prodotti chimici (RPC)

I formulari elettronici per prodotti chimici (RPC) offrono alle aziende la possibilità di annunciare nuovi prodotti, richiedere l’omologazione ON e modificare i dati dei prodotti già registrati.

Sostanze

Informazioni pratiche per una .domanda di deroga per sostanze figuranti nell’allegato 1.17 ORRPChim.

Obbligo di annuncio per i preparati

I preparati devono essere annunciati all'organo di notifica mediante il registro dei prodotti chimici entro e non oltre tre mesi dalla prima immissione sul mercato.

Biocidi

I biocidi possono essere immessi sul mercato, impiegati a titolo professionale o commerciale soltanto a condizione di essere omologati, comunicati o riconosciuti secondo l'ordinanza sui biocidi (OPBioc - RS 813.12).

Annuncio di un prodotto fitosanitario importato parallelamente

I prodotti fitosanitari importati parallelamente devono essere annunciati all'organo di notifica mediante il registro dei prodotti chimici entro e non oltre tre mesi dalla prima immissione sul mercato.

Ultima modifica 23.05.2017

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