Definizione di fabbricante

Il diritto in materia di prodotti chimici utilizza il termine «fabbricante» in senso lato per la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un prodotto chimico. Quindi non deve trattarsi necessariamente di chi fabbrica materialmente prodotti chimici. Il termine «fabbricante» e la responsabilità che ne deriva comprende, per esempio, anche gli importatori e i commercianti che vendono prodotti chimici con un nome proprio o per un altro impiego.

Citazione dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sui prodotti chimici OPChim, RS 813.11:

fabbricante:

1. ogni persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che, a titolo professionale o commerciale, fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati od oggetti,

2. per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composizione invariata:

  • con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante originario
  • con un nome commerciale proprio
  • in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario, oppure
  • per un altro impiego,

3. una persona che fa fabbricare una sostanza, un preparato o un oggetto da un terzo in Svizzera è considerata fabbricante esclusivo se ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera.

La responsabilità dell’immissione sul mercato dei prodotti biocidi è del titolare dell’omologazione

Ultima modifica 01.12.2016

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