Oggetti

Il diritto in materia di prodotti chimici stabilisce, per determinate sostanze, delle prescrizioni di cui bisogna tener conto al momento dellʼimmissione di oggetti sul mercato. 

Obblighi nel quadro del controllo autonomo

  • Se gli oggetti contengono sostanze pericolose, sostanze considerate PBT, sostanze considerate vPvB o sostanze estremamente problematiche (SVHC) di cui allʼallegato 3 OPChim, il fabbricante deve verificare se in caso di impiego degli oggetti conforme allo scopo previsto o prevedibile oppure in caso di smaltimento conforme alle prescrizioni tali sostanze possono mettere in pericolo lʼambiente (art. 5 cpv. 2 OPChim).
  • Se gli oggetti contengono SVHC, il fabbricante deve verificare se, in caso di impiego degli oggetti conforme allo scopo previsto o prevedibile oppure in caso di smaltimento conforme alle prescrizioni, tali sostanze possono mettere in pericolo lʼessere umano (art. 5 cpv. 3 OPChim).

Limitazioni e divieti

Per determinate sostanze o gruppi di sostanze, la cui utilizzazione pone rischi per la salute e per lʼambiente, sono stati emanati divieti o limitazioni specifici per lʼimmissione sul mercato o lʼutilizzazione.
Queste disposizioni, che spesso concernono anche l'impiego di sostanze negli oggetti, si trovano negli allegati dellʼordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Una panoramica di questi divieti e limitazioni è disponibile alla rubrica «Link».

Obbligo dʼinformazione relativo alla presenza di sostanze estremamente problematiche (SVHC) negli oggetti

Chi fornisce a titolo commerciale un oggetto che contiene una sostanza SVHC elencata nellʼallegato 3 OPChim a una concentrazione superiore allo 0,1 per cento del peso, deve informare il destinatario della presenza della sostanza SVHC nellʼoggetto e delle misure necessarie per permetterne un impiego sicuro. Le informazioni devono essere fornite ai destinatari professionali o commerciali in modo spontaneo, mentre ai destinatari privati devono essere fornite su domanda entro 45 giorni (art. 71 OPChim).

Secondo la prassi europea, il valore limite si riferisce a ogni componente dellʼoggetto. Nel caso di una bicicletta, per esempio, il limite dello 0,1 per cento del peso si riferirà al peso delle manopole del manubrio se in queste è presente una sostanza iscritta nellʼelenco SVHC.

Informazioni più dettagliate per adempiere allʼobbligo dʼinformazione sono disponibili: Scheda informativa sullʼobbligo dʼinformazione secondo lʼarticolo 71 OPChim.

Ultima modifica 06.10.2023

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