Il diritto in materia di prodotti chimici stabilisce, per determinate sostanze, delle prescrizioni di cui bisogna tener conto al momento dellʼimmissione di oggetti sul mercato.
Obblighi nel quadro del controllo autonomo
- Se gli oggetti contengono sostanze pericolose, sostanze considerate PBT, sostanze considerate vPvB o sostanze estremamente problematiche (SVHC) di cui allʼallegato 3 OPChim, il fabbricante deve verificare se in caso di impiego degli oggetti conforme allo scopo previsto o prevedibile oppure in caso di smaltimento conforme alle prescrizioni tali sostanze possono mettere in pericolo lʼambiente (art. 5 cpv. 2 OPChim).
- Se gli oggetti contengono SVHC, il fabbricante deve verificare se, in caso di impiego degli oggetti conforme allo scopo previsto o prevedibile oppure in caso di smaltimento conforme alle prescrizioni, tali sostanze possono mettere in pericolo lʼessere umano (art. 5 cpv. 3 OPChim).
Limitazioni e divieti
Per determinate sostanze o gruppi di sostanze, la cui utilizzazione pone rischi per la salute e per lʼambiente, sono stati emanati divieti o limitazioni specifici per lʼimmissione sul mercato o lʼutilizzazione.
Queste disposizioni, che spesso concernono anche l'impiego di sostanze negli oggetti, si trovano negli allegati dellʼordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Una panoramica di questi divieti e limitazioni è disponibile alla rubrica «Link».
Obbligo dʼinformazione relativo alla presenza di sostanze estremamente problematiche (SVHC) negli oggetti
Chi fornisce a titolo commerciale un oggetto che contiene una sostanza SVHC elencata nellʼallegato 3 OPChim a una concentrazione superiore allo 0,1 per cento del peso, deve informare il destinatario della presenza della sostanza SVHC nellʼoggetto e delle misure necessarie per permetterne un impiego sicuro. Le informazioni devono essere fornite ai destinatari professionali o commerciali in modo spontaneo, mentre ai destinatari privati devono essere fornite su domanda entro 45 giorni (art. 71 OPChim).
Secondo la prassi europea, il valore limite si riferisce a ogni componente dellʼoggetto. Nel caso di una bicicletta, per esempio, il limite dello 0,1 per cento del peso si riferirà al peso delle manopole del manubrio se in queste è presente una sostanza iscritta nellʼelenco SVHC.
Informazioni più dettagliate per adempiere allʼobbligo dʼinformazione sono disponibili: Scheda informativa sullʼobbligo dʼinformazione secondo lʼarticolo 71 OPChim.
Ultima modifica 06.10.2023