Obbligo di annuncio per i preparati

Introduzione

L’obbligo di annuncio per sostanze e preparati secondo gli articoli 48 – 54 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) è stato introdotto in Svizzera nella forma attuale nel 2005 con il diritto in materia di prodotti chimici e da allora è stato ulteriormente sviluppato con regolarità. Deriva dall’obbligo di dichiarare cui erano soggetti i prodotti secondo la legge sui veleni.
L’annuncio di nuove sostanze secondo l’articolo 26 capoverso 3 OPChim è descritto nelle Istruzioni per la notifica, l’annuncio e la comunicazione di nuove sostanze ai sensi dell’OPChim in Svizzera.1
Per gli annunci ai sensi dell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12)2 e dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 817.82)3 esistono delle guide specifiche.
L’obbligo di annuncio previsto dall’OPChim è stato adeguato in alcuni punti all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/20084 (regolamento UE-CLP) mediante le revisioie del 2018 e del 2022. Tuttavia, esistono ancora notevoli differenze in merito all’estensione dell’obbligo di annuncio e ai requisiti per l’annuncio5 tra le normative in Svizzera e nell’UE.
L’annuncio si effettua nel registro dei prodotti (RPC) utilizzando un’applicazione informatica che l’organo di notifica per prodotti chimici mette a disposizione gratuitamente (www.rpc.admin.ch).
Questa guida è destinata a chi deve adempiere l’obbligo di annuncio nonché ai collaboratori coinvolti della Confederazione e dei Cantoni. Essa descrive in modo dettagliato gli obblighi di annuncio definiti negli articoli da 48 a 54 OPChim, mentre l’utilizzo dello strumento per l’annuncio è descritto in un documento separato6.

1Cfr. https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/stoffe/neuer-stoff/stoffe-anmeldepflicht-ausgenommen.html
2 https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/zulassung-biozidprodukte.html
3 https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/recht-wegleitungen/chemikalienrecht/chemikalien-risikoreduktionsverordnung.html
4 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/776, GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1.
5 Nell’allegato VIII del regolamento UE-CLP viene utilizzata la parola «trasmissione»
6 https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/chemikalienregister-rpc.html

Ultima modifica 30.11.2023

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