Annuncio volontario (ai sensi degli art. 48 segg. OPChim; RS 813.11)
nel Registro dei prodotti chimici RPC per i preparati chimici non soggetti all’obbligo di annuncio
Situazione iniziale
Per motivi commerciali, a volte i fabbricanti (ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. b OPChim) auspicano annunciare nell’RPC i preparati non soggetti all’obbligo di annuncio.
La legislazione non prevede che questo annuncio debba essere accettato, ma nemmeno lo vieta. Le autorità hanno pertanto ritenuto che, se un tale annuncio rispetta determinate regole, può apportare maggiori informazioni ed essere utile ai fini della protezione cui mira la legislazione sui prodotti chimici.
Esigenze relative all’annuncio volontario di un preparato chimico non soggetto all’obbligo di annuncio
Opzione 1
Se l’annunciante dispone di tutte le informazioni necessarie, le autorità consigliano di seguire questa variante:
L’annunciante deve fornire la composizione completa, compresa la classificazione e l’etichettaggio del preparato. In altri termini, deve applicare le stesse regole che per un preparato destinato al grande pubblico e soggetto all’obbligo di annuncio.
Opzione 2
Se l’annunciante non dispone delle informazioni sulla composizione, deve utilizzare la sostanza ideale creata appositamente e denominata «Preparato non assoggettato all'obbligo di annuncio» (PAID 770407-96) con una concentrazione del 100% come mostrato nell'esempio qui sotto. La classificazione e l'etichettaggio della preparazione devono essere conservati.