L’articolo 48 OPChim concede un termine di tre mesi dalla prima immissione sul mercato8 (inclusa l’importazione) in Svizzera.
8L’immissione sul mercato è definita all’art. 4 cpv. 1 lett. i della legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) come «la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi; l’importazione a scopo professionale o commerciale è equiparata all’immissione sul mercato;»