2. Chi deve effettuare l’annuncio?

Conformemente all’articolo 48 OPChim l’obbligo di annuncio spetta al fabbricante, che all’articolo 2 capoverso 1 lettera b OPChim è definito come segue:

  1. ogni persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che, a titolo professionale o commerciale, fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati od oggetti,
  2. per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composizione invariata:
    a. con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante originario,
    b. con un nome commerciale proprio,
    c. in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario,
    d. per un altro impiego, oppure
    e. in un luogo, la cui lingua ufficiale non è stata utilizzata dal fabbricante originario per formulare l’etichettatura secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera b,
  3. è fabbricante esclusivo la persona che fa fabbricare una sostanza, un preparato o un oggetto da un terzo in Svizzera e ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera; se tale persona non ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera, il fabbricante esclusivo è il terzo.

In altri termini, oltre al fabbricante propriamente detto, anche chi importa sostanze e preparati, si occupa della formulazione ed effettua il travaso è considerato fabbricante ai sensi dell’OPChim e pertanto è soggetto all’obbligo di annuncio. Inoltre, è considerato fabbricante chi rietichetta e immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o con un nome commerciale proprio. Inoltre, è considerato fabbricante anche un distributore che introduce un prodotto in una regione del paese in cui la lingua dell'etichetta non corrisponde alla lingua di quella regione, così come nel caso di produzione per conto terzi.

Ultima modifica 14.04.2023

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