Classificazione

Nell’ambito della classificazione le sostanze e i preparati/miscele sono valutati in base alle loro caratteristiche di pericolo e attribuite a classi di pericolo prestabilite.

L’informazione sui rischi dei prodotti chimici (sostanze e miscele/preparati) è fornita con l’etichetta posta sul prodotto e, in ambito professionale/commerciale, anche mediante la scheda di dati di sicurezza. L’informazione è stata uniformata a livello mondiale nel sistema armonizzato su scala globale concernente la classificazione e l’etichettatura di prodotti chimici GHS (globally harmonized system) dell’ONU. L’UE lo ha recepito nella sua legislazione nell’ambito del regolamento CLP (regolamento [CE] n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio). La Svizzera ha ampiamente armonizzato la propria legislazione alle disposizioni del regolamento CLP per evitare ostacoli tecnici al commercio.

Nel documento Internet «Swiss CLP: istruzioni per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e preparati in Svizzera» viene spiegata in modo dettagliato l’attuazione in Svizzera e sono approfondite le prescrizioni concernenti la classificazione di prodotti chimici considerando gli strumenti ausiliari disponibili in merito al regolamento CLP e alle possibili fonti di dati).

La classificazione in tre fasi

  1. Raccogliere le informazioni, in particolare i dati disponibili presso la ECHA (dossier REACH, inventario delle classificazioni e delle etichettature (Classification and Labelling, C&L-Inventory), ma anche tutte le altre banche dati e le informazioni accessibili al pubblico. Informazioni sui prodotti chimici (ECHA)
  2. Valutazione della pertinenza e dell’attendibilità dei dati
  3. Confronto dei dati sulla basa dei criteri di classificazione / Decisione in merito alla classificazione

Metodi di classificazione secondo il sistema GHS

  • Dati sperimentali o esperienze sulle persone
    I risultati sperimentali e altre informazioni devono essere raccolti e valutati nella loro totalità (weight of evidence) da parte di esperti. Sulla scorta dei dati rilevanti si procede alla classificazione di sostanze e miscele in base ai nuovi criteri di classificazione GHS.
  • Valutazione per analogia
    La classificazione di un prodotto chimico viene desunta dalla classificazione di un altro prodotto chimico con una composizione analoga, per il quale esistono sufficienti informazioni. Sinora è stata seguita una procedura analoga con i cosiddetti «metodo TGM» (Treuhänder-Gutachter-Modell) e «metodo A.I.S.E.» (Associazione Internazionale dei saponi, detergenti e prodotti di manutenzione), adottata soprattutto nell’industria dei detergenti per tessili e dei prodotti di pulizia.
  • Metodo convenzionale (calcolo)
    La classificazione di una miscela può continuare a essere determinata in base alla concentrazione dei componenti pericolosi, osservando tuttavia i nuovi o modificati limiti di concentrazione. Per la prassi quotidiana si raccomanda l’utilizzo di uno dei numerosi software di classificazione ottenibili in commercio.
  • Allegato VI del regolamento CLP
    La classificazione di determinate sostanze è stabilita nell’allegato VI del regolamento CLP e deve essere ripresa tale quale. Occorre prestare attenzione al fatto cheper alcune sostanze l’allegato VI riporta la classificazione solo di alcune classi di pericolo, non di tutte. È quindi possibile che debba essere completata.
    Se nell’allegato VI del regolamento CLP non figura alcuna classificazione armonizzata, i fabbricanti devono decidere autonomamente in merito alla classificazione. Questa procedura è denominata classificazione autonoma o sotto la propria responsabilità.

ATP – Adeguamenti al progresso tecnico

Il regolamento CLP è regolarmente adeguato al progresso tecnico e scientifico (ATP - Adaptation to Technical Progress), spesso con ripercussioni sulla classificazione di determinate sostanze. Le informazioni concernenti gli ATP sono pubblicate sotto ATP del Regolamento CLP.

Ultima modifica 05.09.2023

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