La richiesta di utilizzare una denominazione chimica alternativa

Il fabbricante di un preparato può impiegare un nome chimico alternativo per una sostanza (art. 14 OPChim) se:

a. dimostra che l'indicazione del nome di una sostanza sull'etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza mette in pericolo i suoi segreti commerciali o industriali, in particolare la sua proprietà intellettuale; e
b. la sostanza è conforme ai criteri secondo l'allegato I sezione 1.4 del regolamento UE-CLP nella versione determinante di cui all'allegato 2 numero 1.

Il nome chimico alternativo è un nome che designa i principali gruppi funzionali o un nome sostitutivo.

Il fabbricante che intende impiegare un nome chimico alternativo deve presentare una domanda scritta all'organo di notifica* (art. 15 OPChim, emolumento: 400 CHF).

L'impiego di un nome chimico alternativo di una sostanza può essere richiesta solo per un preparato:

a. con una determinata composizione;
b. con un determinato nome commerciale o una determinata denominazione; e
c. che ha determinati impieghi.

L'autorizzazione per l'impiego di un nome chimico alternativo è rilasciata al fabbricante; non è trasferibile.

L'autorizzazione all'impiego di un nome chimico alternativo non è necessaria durante i primi sei anni successivi all’annuncio, alla comunicazione o alla notifica di una nuova sostanza. Dopodiché deve essere utilizzata la denominazione chimica di cui all'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE-CLP oppure presentata una domanda per l'impiego di un nome chimico alternativo.

*Inoltrare all'organo di notifica i file di esportazione IUCLID (ma non i documenti protetti da scrittura):

1. General Information
2. Classification & Labelling
3. Manufacture, use and exposure (3.1 technological process / 3.5 life cycle description)
4. Physical and chemical properties /  4.1 physical state
14. Information requirements / 14.2 alternative name request (trade names and safety data sheets of the mixture)

Ultima modifica 04.03.2021

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