Utilizzazione di un nome chimico alternativo

Il nome chimico alternativo è un nome che designa i principali gruppi funzionali o un nome sostitutivo.

ECHA, Inventario delle classificazioni e delle etichettature

Qualora l’Agenzia europea per le sostanze chimiche abbia autorizzato una denominazione chimica alternativa secondo l’articolo 24 del regolamento UE-CLP, il suo impiego è considerato autorizzato in Svizzera dal momento in cui l’organo di notifica ha preso atto dei seguenti documenti e dati:
a. decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche;
b. dati relativi all’identità della sostanza conformemente all’articolo 49 lettera c numeri 1–3.

Qualora nell’uso della denominazione chimica vengano utilizzati secondo l’articolo 18 paragrafo 2 lettera b del regolamento UE-CLP la denominazione e il numero di identificazione che figurano nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature secondo l’articolo 42 del regolamento UE-CLP deve essere presentata, su richiesta dell’organo di notifica, l’identità della sostanza conformemente all’allegato VI sezioni 2.1–2.3 del regolamento UE-REACH.

Nuove sostanze

L'autorizzazione all'impiego di un nome chimico alternativo non è necessaria durante i primi sei anni successivi all’annuncio, alla comunicazione o alla notifica di una nuova sostanza. Dopodiché deve essere utilizzata la denominazione chimica di cui all'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE-CLP oppure presentata una domanda per l'impiego di un nome chimico alternativo.

Domanda di impiego di un nome chimico alternativo

Il fabbricante di un preparato può impiegare un nome chimico alternativo per una sostanza (art. 14 OPChim) se:

a. dimostra che l'indicazione del nome di una sostanza sull'etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza mette in pericolo i suoi segreti commerciali o industriali, in particolare la sua proprietà intellettuale; e
b. la sostanza è conforme ai criteri secondo l'allegato I sezione 1.4 del regolamento UE-CLP nella versione determinante di cui all'allegato 2 numero 1.

Il fabbricante che intende impiegare un nome chimico alternativo deve presentare una domanda scritta all'organo di notifica* (art. 15 OPChim, emolumento: 400 CHF).

L'impiego di un nome chimico alternativo di una sostanza può essere richiesta solo per un preparato:

a. con una determinata composizione;
b. con un determinato nome commerciale o una determinata denominazione; e
c. che ha determinati impieghi.

L'autorizzazione per l'impiego di un nome chimico alternativo è rilasciata al fabbricante; non è trasferibile.

*Inoltrare all'organo di notifica i file di esportazione IUCLID (ma non i documenti protetti da scrittura):

1. General Information
2. Classification & Labelling
3. Manufacture, use and exposure (3.1 technological process / 3.5 life cycle description)
4. Physical and chemical properties / 4.1 physical state
14. Information requirements / 14.2 alternative name request (trade names and safety data sheets of the mixture)

Ultima modifica 22.01.2024

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