Il fabbricante delle sostanze o preparati il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate deve
- per conto suo informare l’organo comune di notifica per prodotti chimici
- trasmettere il numero di registro conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza di Nagoya (ONag, SR 451.61) attestando la notifica all’UFAM.