Obbligazione secondo l'ordinanza di Nagoya

Il fabbricante delle sostanze o preparati il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate deve

  • per conto suo informare l’organo comune di notifica per prodotti chimici
  • trasmettere il numero di registro conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza di Nagoya (ONag, SR 451.61) attestando la notifica all’UFAM.

Ultima modifica 16.09.2016

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