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Informazioni sui prodotti chimici

Le informazioni sui prodotti chimici devono dare all’utilizzatore un’idea corretta della pericolosità e dell’impiego di un determinato prodotto. Nell’uso di prodotti chimici pericolosi, il consumatore non può essere in nessun caso indotto in errore da indicazioni quali «non tossico», «nocivo», «non nocivo».

Nella vendita a distanza, per esempio su Internet, il cliente deve essere informato prima dell’acquisto sulle proprietà pericolose del prodotto. Lo strumento migliore a tale scopo è l’immagine dell’etichetta o la riproduzione dei pittogrammi di pericolo, delle indicazioni di pericolo e delle avvertenze.

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Con «pubblicità» si intendono la menzione di proprietà, le raffigurazioni, le presentazioni delle confezionie le affermazioni che contengono un riferimento alla salute, alla compatibilità ambientale, all’impiego o allo smaltimento e che possano influenzare una decisione d’acquisto. La pubblicità può essere veicolata attraverso riviste, cataloghi, manifesti, volantini, radio, televisione, Internet o altri media.

Le seguenti istruzioni illustrano l’ordinamento giuridico in materia di pubblicità per i prodotti chimici, in particolare le disposizioni delle seguenti normative: ordinanza sui prodotti chimici, ordinanza sui biocidi, ordinanza sui concimi, ordinanza sui prodotti fitosanitari e ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
Con l’ausilio di esempi, le istruzioni indicano quali messaggi pubblicitari sono ammessi e quali vietati.

Ultima modifica 16.09.2016

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