Dagli articoli 4 capoverso 1 lettera a LPChim scaturisce la seguente definizione: per nuove sostanze s’intendono le sostanze che non sono vecchie sostanze. Si tratta di sostanze che non sono (più) completamente registrate sotto REACH nell'UE o che sono immessi sul mercato in una categoria di quantità superiore a quella registrata nell'UE.
Sostanza registrata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento REACH, fatta eccezione per le sostanze che: 1. sono immesse sul mercato in quantità superiori rispetto a quelle registrate nello Spazio economico europeo (SEE), oppure 2. sono registrate esclusivamente come sostanze intermedie sempreché non siano sostanze monomeriche; (art. 2 cap. 2 let. f OPChim)
L’allegato 3 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) contiene l’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti. Questo elenco è continuamente aggiornato tenendo conto dello sviluppo in Europa. Per le sostanze elencate presenti negli oggetti sussistono obblighi di informazione.
In linea di principio, in Svizzera sono vietati l’impiego e l’immissione sul mercato per l’impiego delle sostanze figuranti nell’allegato 1.17 ORRPChim (sostanze di cui all’allegato XVI REACH).