Sostanze

Nuove sostanze

Dagli articoli 4 capoverso 1 lettera a LPChim scaturisce la seguente definizione: per nuove sostanze s’intendono le sostanze che non sono vecchie sostanze. Si tratta di sostanze che non sono (più) completamente registrate sotto REACH nell'UE o che sono immessi sul mercato in una categoria di quantità superiore a quella registrata nell'UE.

Vecchia sostanza

Sostanza registrata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento REACH, fatta eccezione per le sostanze che:
1. sono immesse sul mercato in quantità superiori rispetto a quelle registrate nello Spazio economico europeo (SEE), oppure
2. sono registrate esclusivamente come sostanze intermedie sempreché non siano sostanze monomeriche; (art. 2 cap. 2 let. f OPChim)

Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

L’allegato 3 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) contiene l’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti. Questo elenco è continuamente aggiornato tenendo conto dello sviluppo in Europa. Per le sostanze elencate presenti negli oggetti sussistono obblighi di informazione.

Sostanze figuranti nell'allegato 1.17 ORRChim (allegato XIV REACH)

In linea di principio, in Svizzera sono vietati l’impiego e l’immissione sul mercato per l’impiego delle sostanze figuranti nell’allegato 1.17 ORRPChim (sostanze di cui all’allegato XVI REACH).

Prodotto intermedio

Intermediate means a substance manufactured and used solely for chemical processing during which it is transformed into one or more other substances.

Ultima modifica 29.11.2018

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