Obbligo di annuncio per le sostanze

La persona responsabile per l'annuncio (fabbricante o importatore) deve avere il domicilio, la sede sociale della ditta o una sua succursale in Svizzera.

Le sostanze devono essere annunciate entro e non oltre tre mesi dalla prima immissione sul mercato.

Il fabbricante o l'importatore deve annunciare le seguenti categorie di sostanze immesse sul mercato (art. 3, 19 e 48 OPChim), se il controllo autonomo a dimostrato che si tratta di:

  • sostanze pericolose (Art. 3 OPChim);
  • sostanze PBT e vPvB (Art. 4 OPChim);
  • sostanze elencate nell'allegato 3 OPChim
  • i nanomateriali che non sono classificati pericolose e che contengono appositamente fibre o tubi biopersistenti di lunghezza superiore a 5 µm. Sono considerati biopersistenti i materiali con una solubilità in acqua inferiore a 100 mg/l o con un tempo di dimezzamento nei polmoni di 40 o più giorni.

Sono escluse dall'obbligo di annuncio le categorie seguenti di prodotti (art. 1 cpv. 5-6 e art. 54 OPChim):

  • le sostanze trasportate su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea e attraverso impianti di trasporto in condotta, eccettuato l'articolo 10 capoverso 1 lettera b;
  • le sostanze in transito sotto controllo doganale, sempre che non siano oggetto di lavorazione o trasformazione durante il transito;
  • le sostanze  sotto forma dei seguenti prodotti finiti destinati ai consumatori finali:

- derrate alimentari secondo l'art. 4 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr),
- medicinali secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a e dispositivi medici secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer),
- alimenti per animali ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali (OsAIA);

  • le armi secondo l'art. 4 cpv. 1 e le munizioni secondo l'art. 4 cpv. 5 della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm);
  • le sostanze considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 6 LPAmb;
  • i cosmetici;
  • i prodotti importati per scopi privati;
  • i prodotti intermedi che:
    • non sono forniti a terzi,
    • non lasciano lo stabilimento, o
    • sono immessi sul mercato in quantità inferiori a 100 kg all'anno;
  • Dagli obblighi d'annuncio non sono esentati i prodotti intermedi sotto forma di monomeri, considerati come nuove sostanze
  • le sostanze immesse sul mercato esclusivamente per scopi di analisi, ricerca e formazione o usate nella relativa ricerca e sviluppo;
  • le sostanze impiegate esclusivamente nelle derrate alimentari, negli agenti terapeutici e negli alimenti per animali;
  • le sostanze acquistate in Svizzera perché annunciate in precedenza;
  • i prodotti chimici sottoposti all'obbligo di omologazione/autorizzazione/notifica: prodotti biocidi, prodotti fitosanitari, le sostanze notificate dal fabbricante secondo l'articolo 24 OPChim, concimi, esplosivi e pezzi pirotecnici;
  • sostanze importati che sono esclusivamente rietichettati ed esportati senza altre modifiche.

L'annuncio delle sostanze deve contenere i seguenti dati (art. 49 OPChim)

  • il nome e l'indirizzo del fabbricante;
  • il nome della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE conformemente all'articolo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP se l'etichettatura non reca l'identità del fabbricante;
  • il nome chimico secondo l'art. 18 cpv. 2 lett. a-d del regolamento UE-CLP,
  • il numero CAS,
  • il numero CE,
  • la classificazione e l'etichettatura,
  • gli impieghi previsti,
  • per le sostanze pericolose per l'ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
  • per i nanomateriali (secondo art.2 cpv. 2 lett. q OPChim):
    •  la composizione, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie, nonché
    • la quantità annuale immessa sul mercato prevista secondo le categorie seguenti: meno di 1 chilogrammo, tra 1 e 10 chilogrammi, tra 10 e 100 chilogrammi, tra 100 e 1000 chilogrammi, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
  • se del caso, l'identificazione come sostanza PBT o vPvB;
  • la relazione sulla sicurezza chimica disponibile nello SEE, sempreché il fabbricante possa procurarsela con un onere sopportabile,

Modifiche (art.52 OPChim)

Le modifiche dei dati di cui agli articoli 49 e 50 devono essere annunciati entro tre mesi.

Se, nel caso di sostanze pericolose per l'ambiente, la quantità annuale effettivamente fornita diverge dalla categoria quantitativa annunciata in precedenza, occorre comunicare entro il 31 marzo dell'anno successivo, la quantità effettivamente immessa sul mercato l'anno precedente secondo le categorie seguenti: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate.

Ultima modifica 21.05.2019

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