Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

L’allegato 3 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) contiene l’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti. Questo elenco è continuamente aggiornato tenendo conto dello sviluppo in Europa. Per le sostanze elencate presenti negli oggetti sussistono obblighi di informazione.

Cosa sono le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

Le sostanze estremamente preoccupanti presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • cancerogena
  • mutagena
  • tossica per la riproduzione
  • PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica)
  • vPvB (molto persistente, molto bioaccumulabile)
  • caratteristiche preoccupanti comparabili (p.es. perturbatori del sistema endocrino)

Le sostanze identificate come SVHC secondo procedure definite vengono inserite nell’elenco europeo delle sostanze candidate. La Commissione ha delineato l’ulteriore procedura per l’identificazione delle SVHC fino al 2020 (cfr. Roadmap on Substances of Very High Concern nella scheda «Link»).

In Svizzera l’allegato 3 OPChim è continuamente aggiornato tenendo conto dello sviluppo in Europa.

Obbligo di informazione per le sostanze estremamente preoccupanti contenute negli oggetti

Chi fornisce a titolo commerciale un oggetto che contiene una sostanza estremamente preoccupante elencata nell’allegato 3 OPChim in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento del peso, deve informare l’utilizzatore della presenza della SVHC nell’oggetto e delle misure necessarie per l’impiego sicuro (art. 71 OPChim).
Agli utilizzatori professionali e ai commercianti questa informazione deve essere fornita in modo spontaneo, agli utilizzatori privati su domanda entro 45 giorni. Ulteriori informazioni sono disponibili al link «Avvaletevi del vostro diritto di porre domande».

Importante: l’obbligo di informazione per le SVHC decorre immediatamente a partire dal loro inserimento nell’allegato 3 OPChim.

La concentrazione determinante dello 0,1 per cento in peso si riferisce a qualsiasi parte dell’oggetto.

Per quanto riguarda la forma dell’informazione, l’art. 71 OPChim è stato volutamente mantenuto tanto aperto da offrire le stesse possibilità indicate nella Guida agli obblighi per le sostanze contenute negli articoli dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche. In questo modo il recepimento dell’obbligo di informazione lascia spazio sufficiente a soluzioni orientate al singolo caso (vedere la scheda informativa sull’obbligo di informazione secondo l’art. 71 OPChim nella scheda «Documenti»).

Sostanze candidate all’inserimento nell’elenco 1.17 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

In Svizzera le SVHC elencate nell’allegato 3 OPChim sono sostanze candidate all’inserimento nell’allegato 1.17 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). A partire da una data definita, le sostanze che vi figurano possono essere immesse sul mercato e utilizzate a titolo professionale e commerciale in Svizzera soltanto con un’autorizzazione o un’omologazione secondo il regolamento REACH.

Ultima modifica 19.10.2023

Inizio pagina