Nuove sostanze

Dagli articoli 4 capoverso 1 lettera a LPChim scaturisce la seguente definizione: per nuove sostanze s’intendono le sostanze che non sono vecchie sostanze.

Si tratta di sostanze che
• che non sono (o non sono più) completamente registrate nell'UE secondo il REACH
• sono registrate solo come intermedi (tranne i monomeri)
• sono immesse sul mercato in una categoria di tonnellaggio superiore a quella in cui sono registrati nell'UE

Vecchia sostanza
Una sostanza esistente è una sostanza che
• è completamente registrata
• non è registrata solo come intermedio (eccetto i monomeri)
• non sia immessa sul mercato in una categoria di tonnellaggio superiore a quella in cui è registrato nell'UE

Obblighi relativi alle nuove sostanze
Le nuove sostanze immesse sul mercato in Svizzera (compresa l'importazione per scopi professionali o commerciali) sottostanno all'obbligo di notifica ai sensi dell'ordinanza sui prodotti chimici.
• Il notificante (fabbricante, importatore o rappresentante esclusivo) deve avere il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera.
• Le nuove sostanze sono soggette all'obbligo di notifica in Svizzera anche se sono già state registrate nell'UE.
• Anche le nuove sostanze sottostanno al controllo autonomo ai sensi dell'articolo 5 OPChim.
• In linea di principio, l'obbligo di notifica si applica per quantità superiori a 1 tonnellata per fabbricante o importatore (quantità immessa sul mercato in Svizzera).

Annuncio
Per sostanze che sottostanno all'obbligo di notifica il fabbricante non ha inoltre bisogno di annunciare tramite i formulari elettronici per prodotti chimici (RPC). I fabbricanti di nuove sostanze che non sottostanno all'obbligo di notifica in virtù dell'articolo 26 lettere a, c, g, h, j OPChim devono annunciare, a prescindere dal fatto che per essi debba essere redatta una scheda di dati di sicurezza, entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato (art. 48, art. 19 OPChim):
a. le sostanze pericolose;
b. le sostanze PBT o vPvB;
c. le sostanze che figurano nell'allegato 3 (elenco delle sostanze candidate).
d. i nanomateriali che contengono apposita-mente fibre o tubi biopersistenti di lunghezza superiore a 5 μm. 2 Sono considerati biopersistenti i materiali con una solubilità in acqua inferiore a 100 mg/l o con un tempo di dimezzamento nei polmoni di 40 o più giorni.

Eccezioni all'obbligo di annuncio: articolo 54 OPChim.

Comunicazione (PPORD)
Le sostanze non soggette all'obbligo di notifica (art. 26 cap. 1 lett. e OPChim) destinate esclusivamente a scopi di ricerca e sviluppo orientati ai processi (PPORD) devono essere comunicate all'organo di notifica (art. 34 OPChim).

Ultima modifica 12.05.2022

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