Notifica

Art. 24 OPChim: Il fabbricante di una nuova sostanza o il rappresentante esclusivo deve notificare la nuova sostanza all'organo di notifica prima che sia immessa sul mercato svizzero per la prima volta in quanto tale, contenuta in un preparato o in un oggetto dal quale la sostanza è destinata a essere liberata in condizioni di impiego normali o ragionevolmente prevedibili.

  • Se una nuova sostanza è contenuta in un polimero, come monomero o altra sostanza in forma di unità monomeriche o di sostanza chimicamente legata, l'articolo 24 capoverso 1 (obbligo di notifica) si applica alla sostanza medesima (art. 24 cpv. 2 OPChim).
  • L'organo di notifica può esigere la notifica di una nuova sostanza contenuta in un oggetto se ha motivi di ritenere che tale sostanza possa essere liberata al momento dell'impiego dell'oggetto (art. 24 cpv. 3 OPChim).

Una nuova sostanza assoggettata all'obbligo di notifica può essere immessa sul mercato se:

  • l'organo di notifica ha deciso l'accettazione della sua notifica; oppure
  • senza che l'organo di notifica si sia espresso secondo l'articolo 40 OPChim.

Per la verifica della notifica, le autorità dispongono di un periodo di 60 giorni (art. 40 OPChim). Un termine decorre a partire dal giorno successivo al ricevimento dei documenti di notifica completi da parte dell'organo di notifica e scade l'ultimo giorno del termine.

I termini non decorrono (articolo 22a Legge federale sulla procedura amministrativa, (PA, RS 172.021)):

  • dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
  • dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
  • dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Ultima modifica 25.05.2022

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