Eccezioni all’obbligo di notifica

Eccezioni generali

Dal campo d'applicazione dell'OPChim sono escluse le sostanze e i gruppi di sostanze disciplinati da leggi speciali (art. 1 cpv. 5 e 6 OPChim). Questo concerne i seguenti punti:
a) il trasporto di sostanze e preparati su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea e attraverso impianti di trasporto in condotta;
b) il transito di sostanze e preparati sotto controllo doganale, sempre che non siano oggetto di lavorazione o trasformazione durante il transito;
c) le sostanze e ai preparati sotto forma dei seguenti prodotti finiti destinati ai consumatori finali:
a. derrate alimentari secondo l'articolo 4 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimenta-ri,
b. medicamenti secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a e dispositivi medici secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici,
c. alimenti per animali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali;
d) le armi secondo l'articolo 4 capoverso 1 e le munizioni secondo l'articolo 4 capoverso 4 della legge del 20 giugno 1997 sulle armi;
e) le sostanze, i preparati e gli oggetti considerati rifiuti ai sensi dell'articolo capoverso 6 LPAmb.
f) Alle sostanze e ai preparati importati che sono esclusivamente rietichettati ed esportati senza altre modifiche si applicano gli articoli 57, 62 (conservazione) e 67 (furto, perdita, erronea immissione sul mercato). Alle sostanze e ai preparati pericolosi esportati si applica inoltre l'ordinanza PIC del 10 novembre 2004.

Prodotti fitosanitari e biocidi

Le nuove sostanze utilizzate esclusivamente quali principi attivi o coformulanti in prodotti fitosanitari e quali principi attivi in prodotti biocidi sono escluse dall'obbligo di notifica, essendo sottoposte a una procedura di omologazione.

Prodotti cosmetici

Ai prodotti cosmetici ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso sotto forma di prodotti finiti destinati a utilizza-tori privati o professionali, si applicano esclusivamente gli articoli 5-7 (controllo autonomo, classificazione) e 81 (verifica del controllo autonomo), ma solo per quanto concerne la protezione dell'ambiente nonché la classificazione e la valutazione circa la pericolosità per l'ambiente. (art. 1 cpv. 4 OPChim).

Eccezioni per nuove sostanze a cui si applica l'OPChim

Non tutte le nuove sostanze a cui si applica l'OPChim sono assoggettate all'obbligo di notifica. Le eccezioni sono menzionate all'articolo 26 OPChim. In base a questo articolo, non è necessaria una notifica per:
a. a. polimeri e sostanze contenute in un polimero come unità monometriche o legate chimicamente al polimero in concentrazione inferiore al 2 per cento del peso; I monomeri sono assoggettati all'obbligo di notifica!
b. le sostanze immesse sul mercato (in Svizzera) in quantità inferiori a una tonnellata all'anno;
c. le sostanze che un fabbricante immette sul mercato:
1. esclusivamente per scopi di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi,
2. al massimo nella quantità necessaria per detto scopo, e
3. al massimo per cinque anni; su richiesta motivata, l'organo di notifica può, d'intesa con i servizi di valutazione, prorogare tale termine per un periodo di cinque o dieci anni;
d. le sostanze esclusivamente impiegate come sostanze di partenza, principi attivi o additivi nelle derrate alimentari, negli agenti terapeutici e negli alimenti per animali;
e. le sostanze acquistate in Svizzera;
f. i prodotti intermedi sempreché non siano sostanze monomeriche;
g. le sostanze elencate nell'allegato IV o V del regolamento REACH
h. le sostanze che sono già state notificate ed esportate da un fabbricante e reimportate dallo stesso o da un altro fabbricante della medesima catena di distribuzione, se questo può provare che:
1. si tratta della stessa sostanza;
2. per la sostanza esportata, ove vi sia un obbligo secondo l'articolo 19 OPChim, gli è stata trasmessa una scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 20 OPChim. 

Osservazioni

Lettera c: questo adeguamento della quantità soglia minima per la notifica corrisponde a quello per la registrazione ai sensi del regolamento REACH. Quantità immessa sul mercato in Svizzera.

Lettera g: prodotto intermedio: sostanza fabbricata e utilizzata esclusivamente per l'ulteriore trattamento chimico e trasformata all'occorrenza in una o più sostanze chimiche (art. 2 cpv. 2 lett. j OPChim). Questa definizione comprende i tre diversi generi di prodotti intermedi introdotti nell'UE con il regolamento REACH (e cioè le sostanze intermedie non isolate, le sostanze intermedie isolate in sito e le sostanze intermedie isolate trasportate). Anche i monomeri possono essere prodotti intermedi. Nella notifica di nuove sostanze conforme all'articolo 24 capoverso 2 ai monomeri, però, sono applicabili le disposizioni d'eccezione per prodotti intermedi.

Ultima modifica 04.05.2022

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