Obblighi in relazione alle nuove sostanze

Le nuove sostanze che superano 1 tonnellata (t) (quantità immessa sul mercato in Svizzera) per anno e per fabbricante o importatore sono assoggettate all'obbligo di notifica prima dell‘immissione sul mercato (art. 24 OPChim):

  • in quanto tale;
  • contenuta in preparati;
  • in oggetti dai quali la sostanza è destinata a essere liberata.

Quest'obbligo si applica indipendentemente:

  • dalla classificazione delle sostanze;
  • dalla notifica tramite una diversa catena di fornitura;

Inoltre, i preparati che contengono la nuova sostanza e che sono stati classificati come pericolosi devono essere annunciati tramite il registro dei prodotti (art. 48, art. 19 OPChim).

Annuncio
I fabbricanti di nuove sostanze che non sottostanno all'obbligo di notifica in virtù dell'articolo 26 OPChim devono annunciare, a prescindere dal fatto che per essi debba essere redatta una scheda di dati di sicurezza, entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato (art. 48, art. 19 OPChim):
a. le sostanze pericolose;
b. le sostanze PBT o vPvB;
c. le sostanze che figurano nell'allegato 3 (elenco delle sostanze candidate).
d. i nanomateriali che contengono apposita-mente fibre o tubi biopersistenti di lunghezza superiore a 5 μm. 2 Sono considerati biopersistenti i materiali con una solubilità in acqua inferiore a 100 mg/l o con un tempo di dimezzamento nei polmoni di 40 o più giorni.

Eccezioni all'obbligo di annuncio: articolo 54 OPChim.

Comunicazione (PPORD)

Le sostanze non soggette all'obbligo di notifica (art. 26 cap. 1 lett. d OPChim) destinate esclusivamente a scopi di ricerca e sviluppo orientati ai processi (PPORD) devono essere comunicate all'organo di notifica (art. 34 OPChim).


Ultima modifica 06.12.2023

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