Polimeri

I polimeri (ma non i monomeri) sono esenti dall'obbligo di notifica secondo l'OPChim e dall'obbligo di registrazione a norma del REACH. L'art. 26 cpv. 1 lett. a ChemO esonera dall'obbligo di notifica i polimeri nonché le sostanze che sono contenute come unità monomeriche o chimicamente legate al polimero in una concentrazione inferiore al 2 per cento in peso. Tale eccezione vale solo per i polimeri che corrispondono alla definizione di polimero contenuta nell'art. 2 cpv. 2 lett. g dell'OPChim*. Quanto detto deve essere verificato dal fabbricante nell'ambito del controllo autonomo (egli può, in caso d'incertezza, rivolgersi al suo fornitore). Annunciare polimeri entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato (art. 48, art. 19 ChemO) se classificato come pericoloso. Eccezioni: Art. 54 ChemO.

I monomeri devono essere notificati se sono immessi sul mercato come tali o sotto forma di polimero ma non sono registrati nell'UE o sono registrati in una categoria di quantità inferiore. I monomeri sono esenti dall'obbligo di notifica se sono registrati nell'UE nella stessa categoria di quantità o in una superiore (stato «ACTIVE", come "INTERMEDIATE", «FULL" o "NONS").

*Polimero: sostanza composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche e che comprende:

  1. una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monometriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente e
  2. meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare; tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monometriche.

Ultima modifica 21.04.2022

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