Sostanze figuranti nell'allegato 1.17 ORRChim (allegato XIV REACH)

Deroga per le sostanze figuranti nell’allegato 1.17 ORRPChim (sostanze di cui all’allegato XVI REACH)

In linea di principio, in Svizzera sono vietati l’impiego e l’immissione sul mercato per l’impiego delle sostanze figuranti nell’allegato 1.17 ORRPChim (sostanze di cui all’allegato XVI REACH) dopo il periodo di transizione.

L’UFAM include nell’allegato 1.17 ORRPChim sostanze figuranti nell’elenco delle sostanze candidate (all. 3 OPChim) mediante un’ordinanza dell’ufficio. Nel fare ciò, l’UFAM decide d’intesa con l’UFSP e la SECO e tiene conto delle modifiche dell’ allegato XIV REACH

Non è necessario richiedere una deroga in Svizzera:

  • se la Commissione europea, in virtù dell'articolo 60 paragrafo 1 del regolamento REACH, ha rilasciato autorizzazioni e la sostanza è immessa sul mercato e impiegata in conformità all’autorizzazione dell'UE oppure
  • per gli impieghi di una determinata sostanza per i quali è stata presentata, entro i termini prestabiliti, una domanda di autorizzazione secondo l’articolo 62 del regolamento REACH, su cui finora non è stata presa una decisione.

Qualora risultasse necessario presentare una domanda in Svizzera, questa pagina spiega la procedura per richiedere una deroga rilasciata dall’organo di notifica per prodotti chimici secondo l’allegato 1.17 numero 2 capoverso 4 ORRPChim.

Ultima modifica 19.10.2023

Inizio pagina