Un’autorizzazione eccezionale rilasciata dalle autorità svizzere è necessaria solo se
• non è prevista un’utilizzazione secondo il numero 2 capoverso 1 dell’allegato 1.17 o
• non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all’UE per la sostanza interessata e per il suo tipo d’impiego (per i quali non è ancora stata presa una decisione) oppure
• per le quali non è stata rilasciata alcuna autorizzazione dalla Commissione europea (cfr. n. 2 cpv. 2 all. 1.17) e
• l'azienda in Svizzera non può rinunciare all’utilizzazione della sostanza interessata dopo la scadenza del periodo transitorio fissato per essa.
Se dovesse verificarsi un’eccezione secondo il numero 2, l’azienda interessata (che p. es. utilizza queste sostanze a titolo professionale o commerciale) necessita comunque di un’autorizzazione (eccezionale) o può utilizzare queste sostanze senza autorizzazione?
Ultima modifica 17.07.2019