Se dovesse verificarsi un’eccezione secondo il numero 2, l’azienda interessata (che p. es. utilizza queste sostanze a titolo professionale o commerciale) necessita comunque di un’autorizzazione (eccezionale) o può utilizzare queste sostanze senza autorizzazione?

Un’autorizzazione eccezionale rilasciata dalle autorità svizzere è necessaria solo se
• non è prevista un’utilizzazione secondo il numero 2 capoverso 1 dell’allegato 1.17 o
• non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all’UE per la sostanza interessata e per il suo tipo d’impiego (per i quali non è ancora stata presa una decisione) oppure
• per le quali non è stata rilasciata alcuna autorizzazione dalla Commissione europea (cfr. n. 2 cpv. 2 all. 1.17) e
• l'azienda in Svizzera non può rinunciare all’utilizzazione della sostanza interessata dopo la scadenza del periodo transitorio fissato per essa.

Ultima modifica 17.07.2019

Inizio pagina