Per un'autorizzazione UE in Svizzera vale la stessa data di scadenza dell’autorizzazione UE o vige una scadenza «svizzera» diversa?

Per un'azienda svizzera che utilizza una sostanza elencata nell’allegato 1.17 per lo stesso tipo d'impiego di una sostanza utilizzata dal titolare di un'autorizzazione UE, vale il medesimo periodo di validità stabilito nell’autorizzazione della Commissione europea.

Il numero attribuito dalla Commissione europea per una determinata autorizzazione, cui fa riferimento l’utilizzatore in Svizzera di una sostanza elencata nell’allegato 1.17, o il numero di autorizzazione attribuito dall’organo di notifica per un'autorizzazione eccezionale secondo il numero 2 capoverso 4 dello stesso allegato, deve essere notificato all’organo di notifica conformemente al numero 3 capoverso 1 dello stesso allegato. L’organo di notifica mette a disposizione dei Cantoni le informazioni notificate dagli utilizzatori per l’adempimento dei compiti di esecuzione.

Ultima modifica 17.07.2019

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