Come dovrebbe comportarsi l’azienda interessata? Dovrebbe trasmettere l'autorizzazione della Commissione europea all’organo di notifica?

Se un’azienda in Svizzera giunge alla conclusione che l’utilizzazione di una sostanza elencata al numero 5 dell’allegato 1.17 è autorizzata in Svizzera perché la Commissione europea ha già rilasciato un'autorizzazione a un’azienda con sede nell’UE per la stessa utilizzazione della sostanza, essa deve rispettare l’obbligo di notifica di cui al numero 3 dell’allegato 1.17.

 

Ultima modifica 17.07.2019

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