È giusto supporre che l’obbligo di notifica di cui al numero 3 dell’allegato 1.17 ORRPChim si aggiunge all’obbligo di autorizzazione? Oppure l’obbligo di notifica si riferisce solo alle eccezioni di cui al numero 2 dell’allegato 1.17?

La supposizione è corretta. L’obbligo di notifica vale per tutte le aziende che in Svizzera utilizzano una sostanza elencata al numero 5 dell’allegato 1.17 dopo la scadenza del periodo transitorio e che, per quanto riguarda il tipo d’impiego, non possono riferirsi a una disposizione derogatoria generale di cui al numero 2 capoverso 1 dell’allegato 1.17.

Ultima modifica 17.07.2019

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