Obblighi di notifica secondo l’allegato 1.17 numero 3 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)
Notifica unica secondo il numero 3 capoverso 1
Chi si procura una sostanza elencata al numero 5 capoverso 1 dell’allegato 1.17 o un preparato contenente una di queste sostanze e l’impiega a titolo professionale o commerciale, dopo la scadenza del termine transitorio deve secondo il numero 3 notificare all’organo di notifica, entro tre mesi dalla prima fornitura, il tipo di impiego e il numero di autorizzazione UE o, se del caso, il numero di autorizzazione svizzero della sostanza (n. 3 cpv. 1).
Modulo e spiegazioni: