Notifica secondo il numero 3

Obblighi di notifica secondo l’allegato 1.17 numero 3 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Le notifiche per le sostanze elencate nell'Allegato 1.17 ORRPChim possono ora essere effettuate direttamente in RPC utilizzando un modulo dedicato.

Registro dei prodotti chimici (admin.ch)

Notifica unica secondo il numero 3 capoverso 1

Chi si procura una sostanza elencata al numero 5 capoverso 1 dell’allegato 1.17 o un preparato contenente una di queste sostanze e l’impiega a titolo professionale o commerciale, dopo la scadenza del termine transitorio deve secondo il numero 3 notificare all’organo di notifica, entro tre mesi dalla prima fornitura, il tipo di impiego e il numero di autorizzazione UE o, se del caso, il numero di autorizzazione svizzero della sostanza (n. 3 cpv. 1).

Notifica annuale secondo il numero 3 capoverso 1bis

Oltre all’obbligo di notifica unico, chi utilizza un composto di cromo(VI) di cui al numero 5 capoverso 1 con numeri di registrazione

  • 16 (triossido di cromo),
  • 17 (acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri) e/o
  • 18 (dicromato di sodio)

in un processo il cui prodotto finale non contiene cromo in forma esavalente (n. 3 cpv. 1bis) notifica annualmente all’organo di notifica entro il 31 marzo dell’anno civile precedente. Ciò vale soprattutto per chi croma pezzi (cromatura funzionale comprese quelle a carattere decorativo).

Notifica secondo il numero 3, capoverso 1ter

Secondo il numero 3 capoverso 1ter dell'allegato 1.17 ORRPChim, l'obbligo di notifica si applica all'uso di una sostanza elencata nell'allegato 1.17 se tale sostanza è utilizzata in quanto tale o come componente di un preparato

  • per la fabbricazione di prodotti chimici, farmaci o dispositivi medici
  • in un sistema chiuso (nessuna emissione nell'ambiente, nessuna esposizione di persone).

Dopo la scadenza del periodo di transizione specifico per la sostanza, la sostanza è esentata dal divieto in conformità al numero 1 dell'allegato 1.17 ORRPChim per 10 anni alle condizioni di cui sopra e dopo la presentazione e l'accettazione della notifica.

La notifica deve essere presentata

  • entro tre mesi dalla scadenza del periodo di transizione - se l'uso è già avvenuto prima della scadenza del periodo transitorio e continua in seguito, oppure
  • se l'uso inizia solo dopo la scadenza del periodo di transizione - dopo che la sostanza o il preparato contenente la sostanza è stato usato per la prima volta.

Ultima modifica 20.06.2023

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