Informazioni pratiche

Informazioni pratiche per una domanda di deroga per sostanze figuranti nell’allegato 1.17 ORRPChim

Le domande di esenzioni per le sostanze elencate nell'Allegato 1.17 ORRPChim (Allegato XIV REACH) possono ora essere effettuate direttamente in RPC utilizzando un modulo dedicato.
Registro dei prodotti chimici (admin.ch)

1.Termine di presentazione

Le domande sono accettate soltanto dopo la registrazione nell’allegato 1.17 ORRPChim. Devono essere presentate almeno 18 mesi prima della scadenza del periodo transitorio. 

L'organo di notifica concede una proroga adeguata del termine se al più tardi 18 mesi prima della scadenza del termine del periodo transitorio può essere reso verosimile che la documentazione necessaria non può essere prodotta nel rispetto del termine. 

2. Formato

Per la preparazione della domanda deve essere utilizzato preferibilmente il formato IUCLID (Substance export file, non di sola lettura) impiegato nell’UE oppure PDF https://iuclid6.echa.europa.eu/de/

Le domande devono essere presentate all’organo di notifica per prodotti chimici direttamente in RPC.

3. Contenuti del fascicolo

Devono essere presentate le informazioni in forma elettronica (IUCLID e/oppure PDF) di cui all’articolo 62 paragrafi 4-6 REACH:
    a) identità della sostanza;
    b) nome e dati di contatto del richiedente;
    c) richiesta d’autorizzazione, indicante l'uso o gli usi per i quali l’autorizzazione è richiesta;
    d) relazione sulla sicurezza chimica;
    e) analisi delle alternative;
    f) se esistono alternative idonee, un piano di sostituzione comprendente un calendario delle azioni.

La domanda può contenere quanto segue:
    a) un’analisi socioeconomica secondo l’allegato XVI REACH;
l’analisi socioeconomica deve essere elaborata in base alle condizioni esistenti in Svizzera. Guide utili dell’UE a tale scopo:

    b) una giustificazione del fatto che non sono stati presi in considerazione i rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti da:
          i) emissioni di una sostanza provenienti da un impianto per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione a norma della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
         ii) scarichi di una sostanza da origini puntuali cui si applica l’obbligo di cui alla direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

Per gli impieghi per cui la Commissione europea ha rifiutato l'autorizzazione in virtù dell'articolo 60 capoverso 1 del regolamento REACH, può ancora essere presentata una domanda secondo il capoverso 4 entro un termine di 3 mesi da tale rifiuto. Oltre alla documentazione secondo il capoverso 4 lettera a, alla domanda devono essere allegati:
      a. la domanda di autorizzazione iniziale presentata alla Commissione europea;
      b. la decisione negativa della Commissione europea.

4. Consultazione, pubblicazione

L’organo di notifica pubblica, nel rispetto dell’articolo 73 OPChim (dati confidenziali), nel suo sito Internet informazioni sugli impieghi previsti delle sostanze. Prima della pubblicazione dei documenti, l’organo di notifica interpella il richiedente chiedendogli di:

  • verificare se i documenti contengono dati confidenziali giustificati;
  • presentare una versione prevista per la pubblicazione (relazione sulla sicurezza chimica con impieghi, accertamento dell’esposizione, descrizione dei rischi);
  • autorizzare la pubblicazione di versioni e parti della domanda (impieghi nella relazione sulla sicurezza chimica).

L’organo di notifica fissa poi un termine entro il quale gli ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative. Nel quadro di questa consultazione pubblica, l’organo di notifica pubblicherà gli impieghi così come sono documentati nella relazione sulla sicurezza chimica.

5. Autorizzazione, durata di validità


L’organo di notifica può autorizzare deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1 dell’allegato 1.17 ORRPChim assegnando un numero di autorizzazione. Esso tiene un elenco pubblico, in forma elettronica, delle autorizzazioni rilasciate.

6. Emolumento

Gli intervalli degli emolumenti sono retti dall’OEPChim, III. L’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) prevede i seguenti emolumenti:

Trattamento di una domanda di deroga secondo l’allegato 1.17, numero 2 capoverso 4.

  • Emolumento di base per una sostanza e un impiego: 10 000 - 40 000 franchi
  • Emolumento suppletivo per un’ulteriore sostanza di un gruppo di sostanze secondo l'allegato XI sezione 1.5 REACH: 1000 - 10 000 franchi
  • Emolumento suppletivo per un impiego supplementare: 1000 - 10 000 franchi

Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.

Documenti

Basi legali

Ultima modifica 20.06.2023

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