I biocidi possono essere immessi sul mercato, impiegati a titolo professionale o commerciale soltanto a condizione di essere omologati, comunicati o riconosciuti secondo l'ordinanza sui biocidi (OPBioc - RS 813.12). La responsabilità dell’immissione sul mercato dei prodotti biocidi è del titolare dell’omologazione
I biocidi sono impiegati nella lotta contro gli organismi nocivi mediante eliminazione o distruzione. Sono considerati biocidi i preparati o i principi attivi nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, ossia alla persona che li impiega a scopo biocida, per esempio per la disinfezione, la lotta antiparassitaria o la protezione di un colore con un prodotto per la conservazione in vaso. Un biocida agisce a livello chimico o biologico ma non fisico. A dipendenza della destinazione è compreso in almeno uno dei 22 tipi di prodotto. Biocidi possono solo contenere dei principi attivi notificati o approvati.
Per potere essere utilizzati come biocidi o componenti di questi ultimi, i principi attivi devono essere «approvati» o perlomeno notificati per l'approvazione.
I biocidi sono suddivisi in quattro gruppi principali: disinfettanti, preservanti, controllo degli animali nocivi e altri biocidi. Questi quattro gruppi comprendono 22 tipi di prodotto (allegato 10 dell’ordinanza sui biocidi).
I biocidi contenenti solo principi attivi approvati possono essere immessi sul mercato in Svizzera unicamente se omologati secondo la procedura europea armonizzata.
Alcuni prodotti si trovano sul limite tra due categorie, la loro classificazione è quindi effettuata caso per caso. I prodotti devono esser considerati nel loro insieme (esame dello scopo di uso e della composizione).
La presente guida, destinata agli organi cantonali di esecuzione, alle aziende e agli utilizzatori interessati, presenta le basi legali relative agli articoli trattati con principi attivi biocidi.
Qui di seguito può trovare le spiegazioni delle norme specifiche svizzere relative all'autorizzazione dei biocidi. Si tratta ad es. di limitazioni di usi che derivano da disposizioni nazionali e che pertanto, in base all'art. 12 cpv. 2 dell’ordinanza sui biocidi (articolo 37 BPR), possono discostarsi dai requisiti d’autorizzazione vigenti in altri paesi dell'UE.
La quantità di biocidi immessi sul mercato nell'anno precedente deve essere comunicata all’organo comune di notifica per prodotti chimici tramite il registro dei prodotti chimici entro il 31 maggio di ogni anno.