Cosmetici

Biocidi o cosmetici?

Alcuni prodotti  si collocano nella zona limite di queste due categorie:cosmetici e biocidi. La classificazione di un prodotto viene effettuata caso per caso: il prodotto deve esser considerato nel suo insieme (esame dello scopo d'utilizzo e della composizione). Le informazioni sottostanti dovrebbero dare un quadro generale utile nel classificare i singoli prodotti.

Definizioni

Biocidi

Ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a dell' Ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12),i biocidi sono principi attivi o preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a eliminare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici o a impedire danni da parte di organismi nocivi. Sono considerati biocidi gli oggetti che contengono o sprigionano simili principi attivi e che sono destinati ad avere effetti su qualsiasi organismo nocivo al di fuori di tali oggetti.

Cosmetici

Ai sensi dell'art. 5 lett. b della legge federale sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), prodotti per la cura corporale e cosmetici sono oggetti d'uso e beni di consumo purché non siano pubblicizzati in quanto «agenti terapeutici». Ai sensi dell'art 35 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS.817.02), i cosmetici sono sostanze o preparazioni, che sono destinate a venire a contatto esterno con diverse parti del corpo umano (epidermide, capelli, sistema pilifero, unghie, labbra, regioni genitali esterne) oppure con i denti o le mucose della cavità orale. Essi servono esclusivamente o soprattutto a proteggerle, a mantenerle in buono stato, a pulirle, a profumarle od a deodorarle oppure a modificarne l'aspetto.

Un elenco non esaustivo dei cosmetici si trova nell'allegato 1 dell'Ordinanza sui cosmetici (OCos, RS 817.023.31)

Ultima modifica 07.11.2023

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