Biocidi con precursori per la generazione in situ di principi attivi

È importante sottolineare che, poiché la commercializzazione e l'utilizzazione di biocidi sono regolate dall'OBioc, l'uso di prodotti non omologati non è consentito.

Introduzione

Con il nuovo regolamento UE relativo ai biocidi (BPR, UE nr. 538/2012) entrato in vigore il 1° settembre 2013 e l'ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12), sia i principi attivi generati in situ sia i loro precursori sono considerati biocidi e, in quanto tali, soggiacciono all'obbligo di omologazione.

La presente guida fa il punto della situazione a novembre 2015 e chiarisce gli obblighi delle aziende che commercializzano biocidi in Svizzera.

Secondo il BPR e l'OBioc, un principio attivo è omologato per usi specifici denominati tipi di prodotto (OBioc, Allegato 10). Per questo motivo si parla di combinazione precursore/principio attivo/tipo di prodotto.

Tutti i precursori commercializzati non a scopo biocida (p. es. cloruro di sodio commercializzato come sale rigenerante) non soggiacciono al regolamento UE e, di conseguenza, nemmeno all'obbligo di omologazione secondo l'OBioc.

Sintesi delle azioni intraprese dalla ECHA:

Per chiarire la situazione dei principi attivi generati in situ, l'UE ha:

  • chiesto alle aziende di indicare le applicazioni in situ disponibili sul mercato (combinazioni precursore/principio attivo/tipo di prodotto);
  • pubblicato un elenco dei principi attivi generati in situ e adattato la nomenclatura dei principi attivi inclusi nel programma di riesame (review programme), il relativo documento è disponibile su Internet;
  • fissato un nuovo termine per la notifica delle combinazioni precursore/principio attivo/tipo di prodotto non ancora valutate; il relativo documento è disponibile su Internet.

Veda tutte le informazioni e link nel documento seguente:

Ultima modifica 20.07.2023

Inizio pagina