Consultazione pubblica dell'ECHA su potenziali sostanze candidate alla sostituzione e sulle condizioni di deroga

Di norma i principi attivi che soddisfano i criteri seguenti non sono approvati per l'utilizzazione nei biocidi:

  • sostanze cancerogene, sostanze mutagene e sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 1A o 1B, conformemente al regolamento CLP
  • perturbatori endocrini
  • sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT)
  • sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)

Se soddisfa determinate condizioni e non esiste alcuna sostanza di sostituzione, il principio attivo può essere approvato per una durata di cinque anni, in deroga al disciplinamento sopra indicato. Le condizioni in questione sono definite all'articolo 5 capoverso 2 del regolamento sui biocidi (RPB).

È essenziale che le parti interessate (fabbricanti, industriali, utilizzatori, amministratori ecc.) forniscano tutte le informazioni sulle alternative disponibili (o non disponibili) nel quadro della consultazione pubblica. Sulla base dei dati raccolti, si deciderà se il principio attivo soddisfa le condizioni enunciate all'articolo 5 capoverso 2 RPB e può essere approvato.

La consultazione pubblica è organizzata dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e le informazioni utili possono esserle comunicate direttamente.

Ultima consultazione pubblica:

  • Ethanol, PT 1, 2, 4

Termine per la comunicazione delle informazioni: 28/04/2025


Maggiori informazioni e commenti sulla pagina web dell’ECHA:

Ultima modifica 07.03.2025

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