Obbligo di comunicazione relativo alle quantità di biocidi immessi sul mercato

L’obbligo di comunicazione relativo alla quantità di un biocida immessa sul mercato ai sensi dell’articolo 30c dell’ordinanza sui biocidi (OBioc) sarà introdotto dal 2025 dell’OBioc entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Entro il 31 maggio di ogni anno si dovrà comunicare la quantità immessa sul mercato nell’anno precedente. Il nuovo obbligo si applicherà quindi per la prima volta nel 2025 e si dovranno comunicare le quantità immesse sul mercato nel 2024. Chi per primo immette sul mercato svizzero un biocida in una catena di approvvigionamento (= prima immissione sul mercato) è tenuto a comunicarlo. Ciò riguarda principalmente i titolari dell’omologazione e i fabbricanti in Svizzera, nonché gli importatori svizzeri di biocidi i cui titolari dell’omologazione hanno sede nell’UE.

I commercianti e i punti vendita diretti (p. es. le farmacie) e gli utilizzatori professionali o commerciali non sono interessati se acquistano i prodotti omologati da attori a monte nella catena di approvvigionamento in Svizzera.

Procedura

La quantità di un biocida immessa sul mercato deve essere comunicata all’organo di notifica per prodotti chimici e mediante il registro dei prodotti chimici (RPC) svizzero.

IMPORTANTE: la quantità di un biocida immessa sul mercato deve essere comunicata entro il 31 maggio dell’anno successivo. Dopodiché, non è più possibile effettuare la comunicazione.

Caso speciale: famiglia di biocidi
Le quantità immesse sul mercato di biocidi omologati come famiglia di biocidi non devono essere comunicate singolarmente. È sufficiente una comunicazione per ogni sottofamiglia. Se nell’RPC per una sottofamiglia sono registrati più biocidi, la comunicazione nel registro va effettuata con il suffisso di omologazione 001 (p. es. CHON1234.01.001 o CH-2020-1234.01.001). Per esempio, se una famiglia di biocidi è composta da cinque sottofamiglie, vanno effettuate cinque comunicazioni.

Caso speciale: principi attivi generati in situ
Nel caso dei principi attivi generati in situ delle categorie 1, 2 e 3, il precursore viene commercializzato a scopo biocida poiché è considerato biocida ai sensi dell’OBioc. Di conseguenza, la quantità di precursore immessa sul mercato deve essere comunicata nell’RPC. Alcuni principi attivi generati in situ vengono fabbricati a partire da due precursori. In questo caso, vanno comunicate le quantità immesse sul mercato di entrambi i precursori.

I principi attivi generati in situ della categoria 4 non contengono precursori commercializzati a scopo biocida. In tal caso, il principio attivo generato in situ è un biocida ai sensi dell’articolo 2 dell’OBioc. Poiché i principi attivi generati in situ non vengono immessi sul mercato ma generati in loco, non sottostanno all’obbligo di comunicazione relativo alle quantità di biocidi immessi sul mercato. Pertanto, quelli della categoria 4 non sottostanno all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 30c OBioc.

Informazioni più dettagliate sui principi attivi generati in situ sono disponibili qui link 

Emolumenti

Non si riscuotono emolumenti.

Buono a sapersi

Le informazioni oggetto della comunicazione sono importanti per diversi motivi. Le cifre di vendita e le indicazioni sulla tossicità permettono di priorizzare i principi attivi nell’ottica del monitoraggio ambientale e di meglio interpretare i risultati delle misurazioni. Grazie a informazioni supplementari tratte dai documenti di omologazione (p. es. in quali tipi di prodotto e in quali sottocategorie vengono impiegati i biocidi, se per uso privato o per uso commerciale ecc.), si possono acquisire importanti conoscenze e accertare dove vengono impiegate le quantità più elevate di biocidi e quali sono i settori a rischio in Svizzera. Le conoscenze in merito ai possibili rischi per la salute e per l’ambiente consentiranno di adottare tempestivamente misure mirate al fine di evitare, nei limiti del possibile, intossicazioni e danni ambientali.

Ultima modifica 02.04.2024

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