alghe e muschi

Nuovo regolamento sulla restrizione d'uso e l'etichettatura dei biocidi contro alghe e muschi a partire dal 1° dicembre 2020

Impedire il dilavamento dei principi attivi biocidi
Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai biocidi contro alghe e muschi utilizzati come alghicidi per la riparazione di materiali da costruzione (appartenenti al tipo di prodotto 2) e a quelli destinati alla protezione o alla decontaminazione di murature o di altri materiali da costruzione, ad eccezione del legno, contro l'infestazione da alghe e muschi (appartenenti al tipo di prodotto 10).
Il divieto d’impiego di biocidi contro alghe e muschi su superfici pavimentate come tetti, terrazze, strade, sentieri, spiazzi ecc. è necessario, poiché su queste superfici i principi attivi dei biocidi sono facilmente dilavati dalla pioggia e trasportati con le acque meteoriche. Essi possono dunque finire nelle acque di superficie tramite le canalizzazioni e gli impianti di depurazione.

Colmare la lacuna del divieto relativo agli erbicidi
Dato che un simile divieto vige già dal 2001 per gli erbicidi, categoria di prodotti fitosanitari, è necessario armonizzare le disposizioni concernenti le due classi di prodotti. Questa misura contribuirà a ridurre la contaminazione delle acque di superficie e sotterrane. Applicando gli stessi divieti a erbicidi e biocidi, la nuova norma semplificherà la situazione sia per i consumatori sia per le autorità d’esecuzione cantonali.

L’allegato 2.4 numero 4bis dell’ORRPChim
L'allegato 2.4 dell’ORRPChim disciplina i divieti e le relative deroghe riguardanti i biocidi ed è stato completato dal numero 4bis (ORRPChim, RS 814.81). Il Consiglio federale ha approvato la modifica dell’ORRPChim il 17 aprile 2019. L’allegato 2.4 numero 4bis (v. riquadro) entrerà in vigore il 1° dicembre 2020 conformemente all’atto modificatore.

Secondo le definizioni di cui sopra (n. 4bis.1), la nuova norma si applica esclusivamente ai biocidi utilizzati come alghicidi per la riparazione di materiali da costruzione (appartenenti al tipo di prodotto 2) e a quelli destinati alla protezione o alla decontaminazione di murature o di altri materiali da costruzione, ad eccezione del legno, contro l'infestazione da alghe e muschi (appartenenti al tipo di prodotto 10). L’impiego sulle facciate e l’impiego all’interno restano invece ammessi.

Conseguenze per i titolari di omologazioni
I titolari di omologazioni di biocidi potenzialmente interessati dalla nuova norma devono garantire che dal 1° dicembre 2020 il biocida contro alghe e muschi sia etichettato conformemente al numero 4bis.3 «Etichettatura particolare», che gli usi vietati siano indicati sulle etichette e che la relativa documentazione del prodotto (p. es. schede informative ecc.) sia aggiornata.

Se un biocida è destinato esclusivamente a uno o più impieghi assoggettati al nuovo divieto, esso non può più essere venduto a partire dal 1° dicembre 2020. Non sarà possibile alcuna proroga o termine di liquidazione in quanto i prodotti non potranno più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore della nuova ORRPChim il 1° dicembre 2020. In alcuni casi, i titolari dell’omologazione potranno domandare una modifica dell’impiego previsto del biocida.

Se non tutti i tipi di impiego sono interessati dal divieto, i titolari dell’omologazione devono rimuovere dall’etichetta e dalla documentazione del prodotto gli usi vietati e provvedere a un’etichettatura conforme alla nuova norma. Dal 1° dicembre 2020, il biocida in questione potrà essere commercializzato solo con la nuova etichettatura. Ciò significa che a partire da questa data i biocidi con le vecchie etichette non potranno più essere immessi sul mercato né consegnati a consumatori finali.

Per domande su eventuali domande di modifica e scadenze potete rivolgervi all’organo di notifica per prodotti chimici (cheminfo@bag.admin.ch). Per domande sulle nuove disposizioni siete invece invitati a contattare l’Ufficio federale dell’ambiente (sezione Biocidi e prodotti fitosanitari, chemicals@bafu.admin.ch).
 

Ultima modifica 15.09.2022

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