omologazione per il trattamento dell’acqua potabile

Omologazione di biocidi per il trattamento dellʼacqua potabile in Svizzera

Lʼarticolo 2 (7) del regolamento dellʼUE sui biocidi (BPR) offre agli Stati membri la possibilità di interdire o limitare lʼutilizzo di determinati biocidi o principi attivi per il trattamento dellʼacqua potabile a livello nazionale.

In Svizzera lʼordinanza del DFI sullʼacqua potabile e sullʼacqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD; RS 817.022.11) disciplina i biocidi e le procedure omologabili per il trattamento dellʼacqua potabile. Le procedure e i principi attivi che possono essere omologati per il trattamento dellʼacqua potabile in Svizzera figurano nellʼallegato 4 elenco 2 ed elenco 5 OPPD. Pertanto non tutti i principi attivi di biocidi previsti per il tipo di prodotto 5 (sostanze per il trattamento dellʼacqua potabile) sono omologabili in Svizzera.
 I principi attivi di biocidi omologabili in Svizzera per il trattamento dellʼacqua potabile sono designati con una «#» (p. es. 5#) Elenco dei principi attivi dellʼorgano comune di notifica per prodotti chimici. (PDF, 3 MB, 08.02.2024)

Lʼargento (n. CAS 7440-22-4) non può essere utilizzato in Svizzera per la disinfezione primaria dellʼacqua potabile. Unʼomologazione per la prevenzione della contaminazione microbiologica è tuttavia possibile
a) in apparecchi nella rete dellʼacqua fredda dellʼimpianto domestico o in cisterne o altri recipienti (p. es. per l’approvvigionamento idrico dʼemergenza) e
b) per impedire la contaminazione microbiologica nella rete dell’acqua calda dell’impianto domestico per ridurre l’infestazione da legionella negli edifici con persone a rischio.

Il dicloroisocianurato di sodio (n. CAS 2893-78-9) e il sodio dicloroisocianurato biidrato (n. CAS 51580-86-0) sono omologabili solo per il trattamento nell’ambito dellʼapprovvigionamento idrico dʼemergenza.

RS 817.022.11 ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sullʼacqua potabile e sullʼacqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) (admin.ch)

Ultima modifica 24.01.2024

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