Una domanda di omologazione transitoria può essere presentata solo per biocidi che contengono almeno un principio attivo notificato e la cui iscrizione nell’elenco dell’allegato 1 o 2 dell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12) non sia ancora stata decisa.
Per un biocida che contiene solo principi attivi dell’elenco di cui all’allegato (XLSX, 43 kB, 04.09.2024) 1 od all'allegato 2 (XLSX, 165 kB, 04.09.2024) dell’ordinanza sui biocidi deve essere presentata una domanda secondo la procedura europea armonizzata. Il biocida immesso sul mercato svizzero sulla base di un’omologazione transitoria soggiace alle seguenti disposizioni transitorie.
Ultima modifica 04.09.2024