Iscrizione dei principi attivi nell'elenco dell'allegato 1 o 2
L'iscrizione dei principi attivi nell'elenco dell'allegato 1 (XLS, 133 kB, 07.10.2021) o dell'allegato 2 (XLS, 828 kB, 01.09.2022) dell'ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12) è pubblicata approssimativamente due anni prima dell'entrata in vigore. Siccome la pubblicazione in Svizzera avviene successivamente a quella nell'UE, l'organo di notifica informa personalmente ogni azienda interessata attorno al momento della pubblicazione dell'iscrizione nell'UE.
I titolari dell'omologazione possono quindi decidere del destino dei loro prodotti. Se non intraprendono nulla, vige la durata di validità seguente: l'omologazione ON o OC vale per 6 mesi dopo la data d'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2 dell'ultimo principio attivo contenuto nel prodotto. In questo caso, Il biocida può essere immesso sul mercato ancora per 360 giorni al massimo e consegnato a consumatori finali per ulteriori 360 giorni. L'uso a titolo professionale e commerciale non è soggetto a limitazioni purché non siano presumibili effetti inaccettabili sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente. Se i biocidi dovessero rimanere più a lungo sul mercato, sarebbe necessario un esame secondo i criteri armonizzati dell'UE, ossia uno dei seguenti fascicoli devrebbe essere presentato all'organo di notifica:
- Domanda di omologazione OE
- Domande di omologazione semplificata
- Domande di riconoscimento in parallelo di un'omologazione in uno Stato membro dell'UE
- Prova della presentazione di una domanda per l'ammissione del biocida in questione nell'UE.
Il termine ultimo per la presentazione del fascicolo è la data dell'iscrizione dell'ultimo principio attivo contenuto nel biocida. Questo termine è armonizzato a livello europeo.
Se il biocida è già presente sul mercato svizzero con un’omologazione transitoria (omologazione ON/OC od omologazione di uno stesso biocida in relazione a un’omologazione ON/OC), al momento della presentazione della domanda secondo la procedura europea armonizzata il richiedente deve comunicare all’organo di notifica per prodotti chimici il numero di omologazione (CHZN o CHZB) e il nome commerciale di questo biocida (IMPORTANTE: le richieste di informazioni comportano ulteriori costi).
Se il richiedente presenta un fascicolo completo per l'omologazione OE, l'omologazione semplificata o il riconoscimento in parallelo, la validità della decisione ON o OC si protrae per tre anni dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo. Il biocida con la vecchia etichetta può essere immesso sul mercato ancora per 360 giorni al massimo e consegnato a consumatori finali per ulteriori 360 giorni dopo il rilascio dell'omologazione OE o del riconoscimento.