Disposizione transitorie

Se la Commissione europea decide di approvare l’ultimo principio attivo notificato di un principio attivo (iscritto nell’elenco di cui all’allegato 1 o 2), il titolare dell’omologazione ON / OC per immettere in commercio senza difficoltà il suo biocida deve presentare una domanda in conformità della procedura europea armonizzata presso l’organo di notifica per prodotti chimici, al più tardi entro la data di iscrizione del biocida in questione.

Iscrizione dei principi attivi nell'elenco dell'allegato 1 o 2

L'iscrizione dei principi attivi nell'elenco dell'allegato 1 (XLS, 133 kB, 07.10.2021) o dell'allegato 2 (XLSX, 152 kB, 01.10.2023) dell'ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12) è pubblicata approssimativamente due anni prima dell'entrata in vigore. Siccome la pubblicazione in Svizzera avviene successivamente a quella nell'UE, l'organo di notifica informa personalmente ogni azienda interessata attorno al momento della pubblicazione dell'iscrizione nell'UE.

I titolari dell'omologazione possono quindi decidere del destino dei loro prodotti. Se non intraprendono nulla, vige la durata di validità seguente: l'omologazione ON o OC vale per 6 mesi dopo la data d'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2 dell'ultimo principio attivo contenuto nel prodotto. In questo caso, Il biocida può essere immesso sul mercato ancora per 360 giorni al massimo e consegnato a consumatori finali per ulteriori 360 giorni. L'uso a titolo professionale e commerciale non è soggetto a limitazioni purché non siano presumibili effetti inaccettabili sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente. Se i biocidi dovessero rimanere più a lungo sul mercato, sarebbe necessario un esame secondo i criteri armonizzati dell'UE, ossia uno dei seguenti fascicoli devrebbe essere presentato all'organo di notifica:

Il termine ultimo per la presentazione del fascicolo è la data dell'iscrizione dell'ultimo principio attivo contenuto nel biocida. Questo termine è armonizzato a livello europeo.

Se il biocida è già presente sul mercato svizzero con un’omologazione transitoria (omologazione ON/OC od omologazione di uno stesso biocida in relazione a un’omologazione ON/OC), al momento della presentazione della domanda secondo la procedura europea armonizzata il richiedente deve comunicare all’organo di notifica per prodotti chimici il numero di omologazione (CHZN o CHZB) e il nome commerciale di questo biocida (IMPORTANTE: le richieste di informazioni comportano ulteriori costi).

Se il richiedente presenta un fascicolo completo per l'omologazione OE, l'omologazione semplificata o il riconoscimento in parallelo, la validità della decisione ON o OC si protrae per tre anni dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo. Il biocida con la vecchia etichetta può essere immesso sul mercato ancora per 360 giorni al massimo e consegnato a consumatori finali per ulteriori 360 giorni dopo il rilascio dell'omologazione OE o del riconoscimento.

Ultima modifica 06.10.2023

Inizio pagina