Esame semplificato ON

Esame semplificato ON in base all’ordinanza sui biocidi (OBioc) rivista

Con l’ultima revisione dell’OBioc, entrata in vigore il 15 dicembre 2020, è stata adeguata la procedura di valutazione interna svolta dalle autorità per le domande di omologazione ON (OBioc, nonché Rapporto esplicativo).

Nel quadro di questa omologazione transitoria limitata nel tempo l’autorità verifica, nel senso di una valutazione sommaria dei rischi, che:

• la documentazione sia completa;
• i principi attivi siano autorizzati per l’uso del prodotto conforme allo scopo: le autorità controllano in particolare se i principi attivi contenuti nel prodotto adempiono i requisiti normativi per il tipo di prodotto oggetto della domanda;
• i biocidi destinati al pubblico non presentino caratteristiche di cui all’art. 11d OBioc;
• non vengano autorizzate applicazioni manifestamente inadeguate, p. es. applicazione sulla pelle di un prodotto classificato come irritante o sensibilizzante dal richiedente per il tipo di prodotto 19;
• i biocidi per la disinfezione dell’acqua potabile (tipo di prodotto 5) soddisfino inoltre i requisiti dell’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD);
• nessun uso vietato venga omologato, p. es. biocidi contro alghe e muschi;
• siano presentate le prove corrette dell’efficacia dei disinfettanti (tipo di prodotto 1-4);
• sia provata l’efficacia dei preservanti del legno;
• l’uso di insetticidi (tipo di prodotto 18) non abbia effetti dannosi sugli organismi acquatici, le api/gli impollinatori e gli animali da reddito.

Secondo la nuova procedura sommaria i contenuti della decisione ON si distinguono quindi dalle decisioni ON precedenti. Nella decisione ON si decide solo su ciò che le autorità hanno controllato.

Tutti i requisiti secondo l’OBioc che non sono stati esaminati dalle autorità nell’ambito dell’omologazione ON soggiacciono al controllo autonomo. Quindi, p. es., la decisione non concerne più la classificazione e l’etichettatura. Per la durata limitata nel tempo dell’omologazione transitoria ON, la correttezza della classificazione e dell’etichettatura nonché tutti i requisiti del biocida secondo l’OBioc che non sono oggetto di una decisione soggiacciono al controllo autonomo e possono essere in ogni momento controllati a posteriori dall’autorità cantonale di esecuzione o dalle autorità responsabili dell’omologazione.

Bisogna continuare a presentare tutti i documenti secondo l’allegato 8 OBioc in modo che, in caso di dubbio, le autorità possano esaminare i possibili pericoli per l’uomo e per l’ambiente sulla base dei dati disponibili e, se necessario, adottare misure per ridurre il rischio.

Grazie al dispendio leggermente più ridotto per le autorità, ora sono riscossi i seguenti emolumenti:

• procedura sommaria senza coinvolgimento dei servizi di valutazione: 350 franchi;
• procedura sommaria con coinvolgimento di un servizio di valutazione (biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3 [disinfezione dei capezzoli], 4, 5, 8, 19): 600 franchi;
• per una verifica approfondita e una nuova decisione (p. es. prodotti verificati nell’ambito di controlli di mercato che hanno richiesto una correzione e quindi una nuova decisione): 1000 franchi.
• per la " Procedura di omologazione ON per i principi attivi generati in situ", gli emolumenti sono incrementati di un fattore 1,5 a causa dello sforzo richiesto.

Per ogni richiesta supplementare dovuta a un fascicolo incompleto sono fatturati 50 franchi come finora.

Ultima modifica 26.01.2022

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