Domande di Omologazione OC

Questo tipo di omologazione era rilasciato ai biocidi presenti legalmente sul mercato svizzero prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione sui prodotti chimici (01.08.2005). Oggi non è più possibile presentare una domanda di omologazione OC, ma possono essere adeguate le omologazioni OC esistenti, per esempio quando il titolare dell'omologazione comunica modifiche ai sensi dell'articolo 21 o dell'articolo 24 dell'ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12).

Durata di validità

L'omologazione ha una validità di sei mesi dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo del biocida nell'elenco dell'allegato 1 o 2 (sinora: elenco IA o I) OBioc. Il biocida può essere ancora consegnato ai consumatori finali al massimo per 12 mesi dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo e impiegato a titolo professionale o commerciale ancora per 18 mesi. Se il prodotto dovesse restare sul mercato, si rimanda alle disposizioni transitorie.

Se la Commissione UE ha deciso di respingere l'iscrizione del principio attivo nell'allegato I BPR o nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati, l'omologazione è revocata dall'organo di notifica. Il prodotto può essere ancora consegnato ai consumatori finali al massimo per 12 mesi dopo la decisione della Commissione e impiegato a titolo professionale o commerciale ancora per 18 mesi.

Ultima modifica 20.07.2023

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