In commercio è disponibile un’ampia gamma di disinfettanti per la lotta a un gran numero di microrganismi. L’uso previsto per ciascun prodotto è determinante per stabilire quali sono le norme che disciplinano il disinfettante e qualeorgano é competente per l’omologazione e il controllo del mercato (Swissmedic, Ufficio federale della sanità pubblica o Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria).
I principali disinfettanti possono essere classificati secondo i criteri seguenti:
- I disinfettanti utilizzati a fini medici (disinfezione preoperatoria della pelle o delle ferite) a titolo preventivo o terapeutico sono retti dalla legge sugli agenti terapeutici (LATer) e sono valutati e omologati da Swissmedic, l’istituto svizzero per gli agenti terapeutici.
- I prodotti per il trattamento specifico di dispositivi medici (strumenti chirurgici, apparecchi per dialisi ecc.) sono disciplinati dall’ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (ODmed) e devono essere stati sottoposti alla procedura di valutazione della conformità prevista. Questa verifica della conformità deve essere effettuata da un organismo di valutazione preposto. Non appena i prodotti recano il marchio CE possono essere commercializzati in Svizzera e nello spazio UE. A Swissmedic compete la sorveglianza del mercato per questi prodotti, ma non la loro omologazione.
- L’ordinanza sui biocidi (OBioc) è entrata in vigore il 1º agosto 2005 e disciplina una grande quantità di prodotti impiegati per la lotta agli organismi nocivi, dai virus ai mammiferi passando dagli acari della polvere. Tutti i prodotti commercializzati devono essere omologati. I biocidi sono classificati in 22 tipi differenti, i primi 5 dei quali comprendono i disinfettanti.
I prodotti per la disinfezione delle mani (disinfezione igienica e chirurgica) o per il lavaggio igienico delle mani sono disciplinati dall’OBioc.
L’OBioc si applica ai disinfettanti per superfici, strumenti (esclusi i dispositivi medici), piscine (superfici e acqua) e acqua potabile. Inoltre si applica agli ospedali, agli ospizi, ai laboratori, all’industria alimentare (macelli, unità produttive, ristoranti, cucine private), all'uso veterinario (stalle, tettarelle, zoccoli, ecc.), all’impiego privato, agli impianti di climatizzazione ecc.
Esistono vari tipi di omologazione; i relativi formulari sono disponibili sul sito dell’organo di notifica.
- Secondo la legislazione in vigore, i prodotti destinati a disinfettare dispositivi medici specifici e a impieghi più generali come la disinfezione di superfici o di apparecchiature devono essere valutati secondo la procedura di valutazione della conformità dei dispositivi medici e devono soddisfare i requisiti dell’OBioc e dell’ordinanza sui prodotti chimici (OChim….).
- In particolare, nel caso di lotta contro le epidemie animali si applica l’articolo 74 dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401). Maggiori dettagli sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Ultima modifica 20.07.2023