Titolari di omologazioni

Con la revisione dell’ordinanza del 20 giugno 2014 sui biocidi (OBioc; RS 813.12), in vigore dal 15 luglio 2014, i principi attivi generati in situ e i loro precursori sono ora considerati biocidi e quindi soggiacciono all’obbligo di omologazione (categoria 1, 2 e 3).

I dispositivi elettrolitici destinati a produrre una soluzione attiva generata in situ (p. es. cloro attivo1 generato nel luogo di impiego e utilizzato per la disinfezione) non sono però biocidi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a OBioc e quindi non possono essere di per sé omologati come tali.

Gli utilizzatori di dispositivi elettrolitici possono impiegare soltanto precursori specificamente previsti e commercializzati a tale scopo, che sono omologati per questo impiego secondo le disposizioni dell’OBioc. Secondo la disposizione transitoria di cui all’articolo 62b OBioc, per i precursori deve essere presentata una domanda di omologazione entro il 31 agosto 2017.

Nel caso in cui il precursore non sia commercializzato specificamente per la produzione di una soluzione attiva generata in situ (p. es. di cloro attivo) e/o il fabbricante o il responsabile dell’immissione sul mercato non abbia interesse a richiedere di omologarlo come biocida ai sensi dell’OBioc, vi sono le seguenti possibilità:

  • il fabbricante o il responsabile dell’immissione sul mercato del dispositivo presenta entro il 31 agosto 2017 una domanda di omologazione per la soluzione attiva generata e impiegata sul posto con il dispositivo elettrolitico;

  • l’utilizzatore presenta entro il 31 agosto 2017 una domanda di omologazione per la soluzione attiva generata e impiegata sul posto con il dispositivo elettrolitico.

Anche per i casi in cui (categoria 4) il precursore non può essere omologato come biocida (p. es. cloro attivo ottenuto per elettrolisi dall’acqua di mare o aria per la produzione in situ di ozono) il fabbricante, il responsabile dell’immissione sul mercato o l’utilizzatore del dispositivo elettrolitico possono richiedere un’omologazione per la soluzione attiva generata in situ da esso.

La produzione mediante elettrolisi di una soluzione per la disinfezione, il suo confezionamento e la sua commercializzazione non sono considerate come produzione in situ (perché la soluzione non viene prodotta e utilizzata direttamente nel luogo di impiego); una soluzione così prodotta e confezionata deve quindi essere omologata come biocida secondo le disposizioni dell’OBioc prima dell’immissione in commercio.

In questa sede intendiamo precisare che in materia di omologazioni di sistemi in situ l’UFSP si orienta in base alla prassi corrente dell’UE. A causa della complessità della situazione, nel corso del tempo potrebbero intervenire ulteriori variazioni.

 


 

1) Con l’espressione generica «cloro attivo» si intende qui come principio attivo una miscela di cloro, acido ipocloroso e anione ipoclorito in equilibrio, laddove la specie prevalente dipende dal valore di pH della soluzione.

Ultima modifica 23.04.2018

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