Omologazioni secondo lo sistema europeo armonizzato
I biocidi contenenti solo principi attivi approvati (principi attivi iscritti nell’elenco di cui all' od all'allegato 2 (XLS, 828 kB, 01.09.2022) OBioc) possono essere immessi sul mercato in Svizzera unicamente se omologati secondo la procedura europea armonizzata.
Consultare la pagina Internet corrispondente per i requisiti specifici dei diversi di tipi di omologazione.
Un biocida che contiene unicamente sostanze approvate figuranti negli elenchi di cui all’allegato 1 e/o 2 OBioc può essere omologato mediante una prima omologazione in Svizzera (omologazione OE), oppure in un altro Stato membro dell’UE o dell’AELS.
Un biocida per il quale è stata richiesta una prima omologazione in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS può essere contemporaneamente riconosciuto in parallelo in Svizzera.
Un biocida che contiene soltanto principi attivi approvati figuranti nell’elenco di cui all’allegato 1 OBioc e che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 11h OBioc può essere omologato con procedura semplificata.
Il regolamento europeo sui biocidi (BPR)1 permette, con la nuova procedura dell'autorizzazione dell'Unione,¬ che un biocida possa essere autorizzato per tutto il mercato SEE (più la Svizzera)2 senza che sia necessario presentare nei singoli Paesi una domanda di autorizzazione e riconoscimento nazionali.
Per i biocidi omologati in uno Stato membro dell'UE e identici a biocidi già omologati in Svizzera è possibile ottenere un'omologazione per il commercio parallelo.
Un biocida che è identico a un biocida già oggetto di un'omologazione o a una famiglia di biocidi può essere omologato come uno stesso biocida (art. 15 cpv. 1 dell'ordinanza sui biocidi, OBioc).
Il concetto di «famiglia di biocidi» è un'evoluzione di quello di «formulazione quadro». A determinate condizioni, un'omologazione come famiglia di biocidi è più flessibile e consente di immettere sul mercato più prodotti con un'unica omologazione.
La procedura amministrativa da applicare per la modifica di omologazioni esistenti dipende del tipo di modifica. Esistono delle modifiche amministrative, minore e sostanziale.
La domanda di proroga deve essere presentata tramite R4BP almeno 550 giorni prima della scadenza della validità della prima autorizzazione all'autorità nazionale che ha già trattato la prima domanda.