Offerte di formazione e perfezionamento

Chi possiede un’autorizzazione speciale o dispone delle conoscenze specifiche per la fornitura di prodotti chimici è tenuto a perfezionarsi regolarmente. Gli istituti hanno la possibilità di far riconoscere dall’UFSP la propria offerta formativa.

Corsi per le autorizzazioni speciali e le conoscenze specifiche

I corsi e gli esami riconosciuti sono riportati nell’elenco degli organi d’esame riconosciuti, completo di dati di contatto e indirizzi Internet.

Per ulteriori informazioni:

Elenco degli organi d’esame e dei corsi offerti

Corsi per le conoscenze specifiche adatti anche come formazione di base

Questi corsi sono destinati essenzialmente alle persone che vendono determinati prodotti chimici, ma possono essere usati anche come introduzione ai prodotti chimici. I corsi trasmettono nozioni fondamentali sulla caratterizzazione dei pericoli, sui contenuti della scheda di dati di sicurezza, sulle basi legali e conoscenze su importanti categorie di prodotti.

Possibilità di riconoscimento di formazioni e perfezionamenti

Gli istituti che desiderano proporre corsi ed esami per l’ottenimento di autorizzazioni speciali o l’acquisizione delle conoscenze specifiche possono chiedere di essere riconosciuti dall’UFSP. Anche le formazioni professionali di base possono essere riconosciute come attestazioni delle conoscenze equivalenti (attestati di fine tirocinio, diplomi di scuole universitarie professionali e titoli universitari ecc.). Le offerte di perfezionamento relative alle conoscenze specifiche o alle autorizzazioni speciali possono essere riconosciute su richiesta.

Per ulteriori informazioni:Modulo riconoscimento come organo d’esame (documento)

Modulo riconoscimento formazioni professionali di base

Offerte di perfezionamento

  • Gli organi d’esame riconosciuti offrono anche perfezionamenti (cfr. Elenco degli organi d’esame e dei corsi offerti)
  • L’organo di notifica per prodotti chimici propone regolarmente offerte di perfezionamento

Materiale didattico e preparazione individuale (cfr. link) 

Ultima modifica 19.01.2017

Inizio pagina