Quali sostanze devono essere notificate?

  • Tutte le sostanze soggette a registrazione (in quantitativi superiori a 1 tonnellata l'anno per fabbricante o importatore, comprese le sostanze non classificate come pericolose), articolo 39 lettera a CLP;
  • Sostanze destinate a essere rilasciate da articoli e soggette a registrazione in forza dell'articolo 7(1) REACH;
  • Tutte le sostanze classificate come pericolose (senza quantitativi soglia), articolo 39 lettera b CLP;
  • Sostanze pericolose in miscele che impongono la classificazione di queste ultime come pericolose (presenti in concentrazione superiore ai limiti di concentrazione specificati nel CLP o nella direttiva sui preparati pericolosi 1999/45/CE);
  • Polimeri classificati come pericolosi (p. es PVC con Pb > 0,3 %);
  • Sostanze recuperate classificate come pericolose o soggette a registrazione.

Deroghe all'obbligo di notifica

Le sostanze registrate non devono essere notificate qualora le informazioni da notificare (classificazione ed etichettatura secondo il GHS) siano già state fornite al momento della registrazione.

Ai sensi dell'articolo 1 (2) CLP (scopo e ambito di applicazione) e secondo la FAQ dell'ECHA dedicata al regolamento CLP, l'obbligo di notifica non si applica a:

  • sostanze e miscele radioattive;
  • sostanze e miscele che sono assoggettate a controllo doganale (non sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione; in deposito temporaneo, in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione oppure in transito);
  • sostanze intermedie non isolate;
  • sostanze e miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici che non sono immesse sul mercato;
  • rifiuti;
  • medicamenti, medicamenti per uso veterinario e dispositivi medici;
  • prodotti cosmetici;
  • derrate alimentari e mangimi;
  • articoli con sostanze esplosive;
  • monomeri e altre sostanze contenuti in un polimero importato;
  • sostanze recuperate non classificate come pericolose e non soggette a registrazione a norma del regolamento REACH.

Sostanze reimportate

Secondo l'articolo 2 (19) CLP, un reimportatore esentato ai sensi dell'articolo 2 (7) lettera c REACH è considerato un utilizzatore a valle.

Di conseguenza, un reimportatore nell'UE (p. es. un cliente di un produttore svizzero per conto terzi) non deve effettuare una notifica per l'inclusione nell'inventario C/E se:

  • la sostanza reimportata è stata registrata nell'UE prima dell'esportazione;
  • la reimportazione avviene nella stessa catena d'approvvigionamento;
  • la sostanza esportata è identica a quella reimportata;
  • il reimportatore ha ricevuto le informazioni previste dagli articoli 31 (scheda di dati di sicurezza) e 32 REACH.

Cfr. FAQ sul regolamento CLP, sito web dell'ECHA: «What roles and obligations do re-importers have under CLP?»

Ultima modifica 20.02.2017

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