Cosa deve essere notificato secondo l'articolo 40 (1) CLP?

  • L'identità del fabbricante/importatore come specificato nell'allegato VI del regolamento REACH (non viene pubblicata nell'inventario);
  • L'identità della sostanza, come specificato ai punti da 2.1 a 2.3.4 dell'allegato VI del regolamento REACH (viene pubblicata);
  • La classificazione della sostanza secondo il GHS (viene pubblicata);
  • Se una sostanza è stata classificata in alcune ma non in tutte le classi di pericolo o differenziazioni del regolamento CLP, in tal caso indicare il motivo:

- mancanza di dati
- dati non concludenti
- dati concludenti ma insufficienti per permettere una classificazione;

  • Gli elementi dell'etichetta per la sostanza, insieme a eventuali indicazioni di pericolo supplementari (art. 25 (1) CLP);
  • Gli eventuali limiti di concentrazione specifici o i fattori M (per la classificazione come sostanza pericolosa per l'ambiente acquatico, tossicità acuta o cronica categoria 1), insieme al motivo per cui sono stati determinati.

Identità della sostanza: trattamento confidenziale della denominazione chimica nell'inventario C/E

La denominazione IUPAC può essere considerata confidenziale e quindi non pubblicabile per:

  • le sostanze non soggette a un regime transitorio;
  • le sostanze impiegate esclusivamente:

1. come sostanze intermedie e/o
2. fini di ricerca e sviluppo scientifici e/o
3. a fini di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai processi (PPORD)

La richiesta di trattare in modo confidenziale la denominazione IUPAC può essere trasmessa solo utilizzando IUCLID, poiché nessun altro strumento di notifica consente questa opzione.

Ultima modifica 29.11.2018

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