La notifica all'ECHA a norma dell'articolo 40 CLP può essere eseguita dalle seguenti persone con sede nell'Unione (UE, SEE):
- fabbricante
- gruppo di fabbricanti (p. es. i membri di un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze SIEF)
- importatore
- gruppo di importatori
Se un fabbricante o produttore per conto terzi con sede esterna all'UE non vuole rivelare la composizione delle sue miscele a tutti gli importatori nell'UE, può designare un unico importatore incaricato di effettuare la notifica a nome del gruppo di importatori.
Anche un terzo attore (con sede nell'UE) che non è né fabbricante né importatore (p. es. il rappresentante esclusivo di un fabbricante esterno all'UE designato per la registrazione a norma dell'articolo 8 REACH) può presentare una notifica a nome del gruppo degli importatori nell'UE. Tuttavia, gli importatori rimangono soggetti a tutti gli obblighi relativi alla notifica; ciò va confermato per iscritto al terzo che effettua la notifica. Quest'ultimo a sua volta deve documentare che ha ricevuto il mandato di effettuare la notifica a nome degli importatori.