UE
Art. 3 (31) REACH: „restrizione: qualsiasi condizione o divieto riguardante la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato;"
Le restrizioni possono limitare o proibire la produzione, l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza/gruppo di sostanze. Una restrizione vale per qualsiasi sostanza in quanto tale, in una miscela o in un articolo, comprese quelle esenti da registrazione. L'elenco delle restrizioni figura nell'allegato XVII del regolamento REACH.
Svizzera
Limitazioni e divieti secondo l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) sono in vigore in Svizzera. Per consentire una visione d'insieme, le limitazioni e i divieti vigenti relativi a determinate sostanze, preparati e oggetti secondo l'ORRPChim, sono stati raggruppati in due tabelle scaricabili in formato PDF (pagina web UFAM.