REACH Registrazione

I fabbricanti e gli importatori nell'UE sono tenuti a presentare un fascicolo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). La lunghezza e il termine per la presentazione del fascicolo dipendono dalla quantità e dalla pericolosità della sostanza.

Ogni fabbricante o importatore è tenuto a registrare tutte le sostanze chimiche commercializzate nell'UE a partire da una produzione annua di una tonnellata. Le imprese svizzere che non hanno sede nell'UE e che commerciano i loro prodotti chimici sul mercato dell'UE, possono nominare un rappresentante esclusivo per la registrazione (all'infuori di distribuori), oppure affidare le registrazioni agli importatori nell'UE.

Reimportazione

Le sostanze registrate reimportate (UE > CH > UE) sono esonerate dall’obbligo di registrazione. Si parla di reimportazione quando una sostanza è esportata a partire dalla Comunità europea (CE) da un attore della catena d'approvvigionamento e reimportata nella CE dallo stesso o da un altro attore della stessa catena d’approvvigionamento (art. 2 par. 7 lett. c REACH). L’importatore non è tenuto a registrare la sostanza se dimostra che:

a) la sostanza è stata registrata a norma del titolo II del regolamento REACH;
b) la sostanza in corso di reimportazione è la stessa sostanza esportata dall’UE:
c) gli sono state comunicate le informazioni a norma degli articoli 31 o 32 (SDS o informazioni su sostanze o preparati che non necessitano di una SDS).

Ultima modifica 05.06.2018

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